Cessione del credito: le responsabilità del tecnico nel rapporto con l’advisor bancario
In alcuni casi viene chiesto di autocertificare la correttezza di dati che sono già stati oggetto di specifiche asseverazioni, determinando una doppia assunzione di responsabilità
Nei pochi casi rimasti attivi di acquisto dei crediti fiscali, gli istituti bancari si tutelano affidando il controllo della documentazione ad appositi “advisor”, ovvero a società private “di controllo” che non si limitano (come dovrebbero) a controllare la documentazione prevista dalla legge, ma ne chiedono altra.
Il problema nasce nel momento in cui la documentazione aggiuntiva viene richiesta in forma asseverata, ovvero i professionisti devono firmarla assumendosene la responsabilità in sede civile e penale, con tanto di esibizione del documento d’identità e pronuncia di “formule di rito” appositamente messe a punto.
Noto a tutti il caso dell’asseverazione video, ma non solo.
La cessione dei crediti fiscali non è un diritto
Passerà alla storia la frase pronunciata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in merito alla rimodulazione del Superbonus, quando ha detto “la cessione è una possibilità, non un diritto”. Intendeva che chi sceglie la cessione dei crediti non può avere la certezza di trovare un’istituzione che li acquisti. Diversamente, ha aggiunto Giorgetti, “avremmo creato una moneta, che invece non è stata creata”.
Il concetto ormai è chiaro, seppure contestato per i noti motivi che hanno messo in ginocchio l’intero comparto dell’edilizia. In un mercato così drogato è “normale” che i pochi player disponibili all’acquisto dei crediti (banche, società finanziarie o altri istituti) cerchino di tutelarsi in tutti i modi possibili, stante lo spettro della responsabilità solidale che aleggia nei casi di frode.
Il punto di vista del contribuente-committente
Stante la penuria di soggetti disponibili ad effettuare l’acquisto dei crediti fiscali, laddove il contribuente-committente dei lavori ne trovi uno, farà di tutto per soddisfare le sue richieste, e quindi girerà ai propri tecnici il questionario che gli viene proposto chiedendo loro, come se nulla fosse, di rispondere (in fretta) per “mandare avanti la pratica di cessione”.
Ma non è per niente scontato che il professionista sia disposto ad assecondare, sempre e comunque, le estenuanti richieste di documentazione integrativa.
Perché se è vero - come è vero - che la cessione del credito non è un diritto, è anche vero che per il professionista tecnico non è un dovere assolvere a degli adempimenti introdotti arbitrariamente da soggetti privati (gli advisor) che operano, per conto di privati (le banche), nell’interesse di altri privati (i committenti dei lavori che hanno interesse a monetizzare i crediti fiscali).
In tutto questo il professionista asseveratore, l’unico che svolge una funzione di pubblica utilità, nel momento in cui compila il questionario integrativo e firma i documenti, ne risponde civilmente e penalmente.
Un esempio: le dichiarazioni aggiuntive richieste per cessione Sismabonus
Recentemente “Tizio”, un professionista, ha ricevuto, con le modalità e per i fini sopra descritti, una richiesta di documentazione integrativa (da produrre timbrata e firmata) per una pratica di Sismabonus intestata a “Caio”. Oltre ai documenti che aveva prodotto per legge e già depositato presso i competenti uffici (modello B, progetti, modelli SAL, polizza, etc) sono stati pertanto richiesti a “Tizio” dall’advisor “Sempronio” della banca “Mevio” le seguenti autocertificazioni aggiuntive:
- Autocertificazione attestante che lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite dei due SAL;
- Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista a inizio lavori, ex art.3, comma 4, del DM 58/2017;
- Elenco prezzi unitari;
- Parcella professionale da DM 17/06/2016;
- Dettagliato book fotografico a supporto della definizione dello stato di fatto;
- Cronoprogramma
- SAL firmato dal direttore dei lavori comprensivo di libretto delle misure e registro di contabilità;
- …
Ovviamente la lista è seguita da un disclaimer in cui l’advisor si riserva di “richiedere ulteriore documentazione”.
Il professionista è tenuto a rilasciare le autocertificazioni richieste dall’advisor bancario?
La domanda non è peregrina e merita una riflessione.
Va premesso che i professionisti tecnici sono tenuti ad operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.
Tutto ciò “secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione”, e con il “dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale”, come sancito, ad esempio dal Codice deontologico degli ingegneri.
Se un soggetto privato rivolge una richiesta documentale (in questo caso Sempronio, per conto di Mevio, nell’interesse di Caio) al professionista Tizio, se aggiuntiva rispetto al dettato normativo, è evidente che quest’ultimo potrà, in primis, farsi pagare per rispondere e, in ogni caso, sarà libero di rifiutarsi di farlo.
Tutto dipende ovviamente dall’accordo instaurato con il cliente, che sarà sempre libero di cambiare tecnico, di cambiare banca o di cambiare la modalità di fruizione della detrazione.
Se Tizio si è impegnato a progettare un edificio e a svolgere la direzione lavori nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia non sarà sicuramente inadempiente se “oppone resistenza” di fronte alla richiesta di autocertificazioni aggiuntive delle quali (solo lui, ricordiamolo) risponderà in caso di futuri problemi o contestazioni.
Nemmeno sarà inadempiente se il suo contratto prevede l’impegno ad adoperarsi per l’ottenimento dei benefici fiscali (professionista “asseveratore”), poiché la loro maturazione (in capo al committente dei lavori) è cosa ben diversa dal concreto perfezionamento delle procedure di cessione del credito previste dall’art. 121 del decreto rilancio.
Solo nel caso in cui il professionista si è impegnato incondizionatamente a fornire il proprio apporto sia per l’attività ordinaria di progettazione e direzione lavori, sia per gli adempimenti finalizzati alla cessione dei crediti fiscali, sarà tenuto ad assecondare le pressanti richieste pervenute dalla banca che, se non evase, bloccano di fatto la monetizzazione, determinando un danno al committente, del quale potrebbe essere chiamato a rispondere.
Attenzione all’intreccio delle competenze e alle coperture assicurative
Torniamo per un attimo alla lista trasmessa al tecnico Tizio, dall’advisor Sempronio di cui all’esempio.
Come può fare Tizio, in corso d’opera, ad attestare “la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato” se, ad esempio, ci sono delle varianti legittimamente regolarizzabili a fine lavori?
Come gestire, in caso di incarichi frazionati, l’intreccio delle responsabilità professionali che nascono nel caso di interventi di eco e sismabonus?
In generale, che senso ha autocertificare la correttezza di dati che sono già stati oggetto di specifiche asseverazioni?
Inoltre, considerando che le polizze Superbonus hanno la funzione di indennizzare il committente dei lavori (e lo Stato) solo in caso di decadenza dal beneficio fiscale, cosa succede se dovesse emergere che le suddette autocertificazioni aggiuntive sono non veritiere?
In assenza di coperture offerte dalla polizza Superbonus (non presente nel caso delle autocertificazioni rilasciate dal direttore dei lavori), bisogna per forza “attingere” alla polizza di RC generale, il cui massimale, tuttavia, potrebbe risultare insufficiente, in funzione magari di altri sinistri che potrebbero essere avvenuti negli anni.
Il consiglio è quello di valutare con la massima attenzione le dichiarazioni che vengono richieste per la cessione del credito chiarendo con il proprio cliente, possibilmente prima dei lavori, i limiti di competenza dell’incarico professionale assunto.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it