Installazione serre fotovoltaiche: quale autorizzazione è necessaria?
Le serre fotovoltaiche sono strutture fisse e ancorate al terreno che non possono rientrare fra le strutture realizzabili in regime di edilizia libera
In linea generale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento oltre che le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal MISE.
Costituiscono invece attività ad edilizia libera, e, perciò sono assentibili tramite comunicazione al comune, le seguenti categorie di impianti fotovoltaici:
- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
- impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.
La procedura abilitativa semplificata è stata, invece, prevista, per tutti gli impianti, fatta salva, però, la disciplina degli impianti soggetti a comunicazione di edilizia libera, nonché per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad un megawatt elettrico.
Serre fotovoltaiche: nuova costruzione o edilizia libera?
Attraverso un’analisi della disciplina relativa all’installazione degli impianti fotovoltaici, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3294/2023, ha respinto il ricorso proposto da un’impesa agricola per la realizzazione di alcune serre fotovoltaiche, che sosteneva rientrassero in attività di edilizia libera, quindi di competenza del Comune, e non sottopposte invece a titolo maggiore con l’autorizzazione regionale.
Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 28/2011, e quindi anche all’epoca dei fatti, il sistema prevedeva tre modalità per installare impianti fotovoltaici:
- l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 d. lgs. 387/2003;
- la p.a.s. di cui all’art. 6 comma 1 del d. lgs. 28/2011;
- la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6 comma 11 d. lgs. 28/2011 in relazione al § 12.1 delle linee guida 10 settembre 2010.
Inoltre rilevvaano poi altre due fonti normative:
- il d.m. 5 maggio 2011, di incentivazione del fotovoltaico, che per gli impianti in questione all’art. 14 comma 2 e all’allegato 2 comma 2 prevede: “non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate”;
- l’art. 4 comma 1 lettera e) punto 2 della l.r. 19/2009, che cita le serre permanenti, intese come “impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse”. La norma, secondo logica, va letta in collegamento con il precedente art. 3 comma 1 lettera a), che definisce l’edificio come “costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi”, e quindi definisce l’edificio come concetto generale, in cui non rientra il concetto speciale della serra.
Serre fotovoltaiche: quale autorizzazione è necessaria?
Nel caso in esame, la Regione ha specificato che era necessario applicare il regime generale dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 comma 5 del d. lgs. 387/2003, di competenza appunto regionale: ritenendo che l’intervento riguardasse “serre fotovoltaiche”, ovvero impianti nei quali “ i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile”.
Le serre fotovoltaiche, sono fisse ed ancorate al terreno, e quindi non possono rientrare fra le strutture realizzabili in regime di edilizia libera. Non rientrano nemmeno nel concetto di edificio, e quindi vanno assoggettate al regime generale dell’autorizzazione unica. Di conseguenza, il Comune ha correttamente trasmesso gli atti alla Regione, dichiarandosi per implicito non competente a provvedere e che correttamente la ricorrente abbia ottenuto l’autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del d.Lgs. n. 387/2003.
L’appello è stato quindi respinto, confermando la correttezza dell’operato delle Amministrazoni: la disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili contenuta nell’art. 12 d. lgs. 387/2003 non contiene alcuna casistica per cui il titolo autorizzativo necessario a realizzare i relativi impianti sia costituito da un permesso di costruire rilasciato dal Comune. Si deve allora concludere che, non essendo applicabile la p.a.s. perché non si versa né nel caso di pannelli da installare su edifici propriamente intesi, né nelle altre ipotesi per essa previste, né tantomeno nei casi in cui basta una comunicazione di edilizia libera, era richiesto, all’epoca dei fatti, il titolo maggiore, ovvero appunto l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 d. lgs. 387/2003.
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Sentenza