Equo compenso: nuovo esame del ddl alla Camera
Attesa per domani la discussione e la votazione sul disegno di legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato con modificazioni dal Senato
È attesa per domani 11 aprile la nuova discussione alla Camera sulla proposta di legge (Atto Camera 338-B) in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, già approvata da Montecitorio e modificata dal Senato (S. 495). Il provvedimento ritorna adesso a Montecitorio per il nuovo esame.
DDL Equo compenso: nuovo esame alla Camera
Il disegno di legge ha come obiettivo rafforzare la tutela del professionista attraverso una revisione della disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese.
Nel dettaglio, il ddl è composto dai seguenti tredici articoli:
- Art. 1. (Definizione)
- Art. 2. (Ambito di applicazione)
- Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)
- Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista)
- Art. 5. (Disciplina dell’equo compenso)
- Art. 6. (Presunzione di equità)
- Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)
- Art. 8. (Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale)
- Art. 9. (Azione di classe)
- Art. 10. (Osservatorio nazionale sull’equo compenso)
- Art. 11. (Disposizioni transitorie)
- Art. 12. (Abrogazioni)
- Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)
La disciplina sull'equo compenso
Introdotta, a partire dalla XVII legislatura, la disciplina sull’equo compenso nasce per rimediare allo squilibrio nelle posizioni contrattuali tra professionisti e i clienti con forte potere di negoziazione, ad esempio imprese bancarie, assicurative e imprese diverse dalle PMI.
In particolare, l'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione, chiedendo che tale compenso sia equo, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.
Dopo la regolamentazione delle prestazioni professionali degli avvocati, essa è stata poi estesa anche alle altre professioni e nell'ambito del lavoro autonomo.
Il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies, estende infatti il diritto all'equo compenso a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del D.L. n. 1/2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.
Equo compenso: le novità nel DDL
Queste le principali novità del disegno di legge sul quale si attende adesso l'approvazione definitivia:
- definisce equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e amplia l'ambito applicativo della disciplina vigente, includendo gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;
- disciplina la nullità:
- delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri;
- di ulteriori specifiche clausole che indicano uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
- prevede l’adozione di disposizioni deontologiche da parte di ordini e collegi professionali per sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso;
- consente alle imprese committenti l’adozione di modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi individuati siano equi, fino a prova contraria;
- possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo;
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso e alla responsabilità professionale;
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso class action proposte dalle rappresentanze professionali;
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso;
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma;
- abroga la disciplina vigente.