Enti Locali e attuazione PNRR: ANCI segnala numerose criticità
L'Associazione Nazionale Comuni Italiani propone alcune importanti modifiche al Decreto PNRR 3 da inserire in fase di conversione in legge
La piena utilizzazione delle risorse assegnate per l’attuazione del PNRR è per i Comuni e le Città metropolitane una priorità, come dimostrato anche dall’impegno profuso dagli Enti Locali, riconosciuto dalla Corte dei Conti nella relazione semestrale di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano.
Attuazione PNRR e sistema REGIS: l'intervento di ANCI
Il tutto nonostante le difficoltà che i Comuni stanno riscontrando e che il presidente di ANCI, Antonio Decaro, ha raccolto in una lettera indirizzata ai ministri Raffaele Fitto e Giancarlo Giorgetti e al Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, alla quale ha allegato anche una proposta normativa per la risoluzione delle problematiche evidenziate.
Queste in sintesi le criticità riscontrate da ANCI:
- la mancata predisposizione dei Manuali operativi per l’inserimento dei dati nel Sistema informativo Regis da parte di molte Amministrazioni Centrali titolari di Misure PNRR;
- il mancato completamento del caricamento dei codici di progetto (CUP) da parte dei Ministeri. Si tratta di un’informazione necessaria per poter accedere al sistema da parte dei soggetti attuatori.
- il riscontro di errori che bloccano l’attività di inserimento dei dati da parte dei Comuni.
- la mancata stabilizzazione dello stesso sistema Regis, considerate le ripetute modifiche delle pagine di compilazione dei dati. Il risultato è che gli operatori accreditati vengono disorientati ed è difficoltoso procedere a una diffusione capillare delle istruzioni;
- le persistenti difficoltà di accesso a Regis e di navigazione e inserimento dati, che arrecano problemi all’intero circuito di attuazione del PNRR, con particolare riguardo ai Comuni di minore dimensione, meno dotati di personale dedicabile all’interazione;
- il mancato rispetto dei tempi per i pagamenti ai soggetti attuatori fin dalle anticipazioni iniziali che, come disposto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, non avrebbe dovuto essere superiore a 7 giorni dall’inserimento dei dati nel sistema informativo. Inoltre l’anticipazione dovrebbe aumentare del 30% rispetto all’attuale 10% per cento, così da allinearla a quanto di norma, in base al codice dei contratti, i Comuni e le Città Metropolitane devono alle imprese.
- l’inefficacia e la farraginosità del meccanismo di incremento eccezionale e motivato dell’anticipazione
- il disallineamento nella registrazione delle piccole opere, in quanto molte sono confluite nel PNRR successivamente alle assegnazioni e spesso dopo la materiale realizzazione degli interventi (annualità 2020 e 2021, per circa 1,5 mld. di contributi). In questi casi le difficoltà di rendicontazione sono particolarmente acute. Va quindi individuata una procedura di pagamento radicalmente semplificata, posponendo al pagamento della quota finale la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla puntuale rendicontazione degli interventi.
- ia necessità di predisporre, da parte di tutte le amministrazioni titolari, alcuni criteri di flessibilità nella riprogrammazione degli interventi, aumentando la tolleranza a fronte di maggiori costi unitari rideterminati in fase di progettazione esecutiva.
Le proposte di ANCI per la legge di conversione del Decreto PNRR 3
Si tratta di questioni per le quali ANCI propone, in fase di conversione del D.L. n. 13/2023, una norma che scadenzi gli adempimenti relativi alle varie fasi del processo, sia quelli a carico dei Ministeri sia quelli dei soggetti attuatori.
In particolare, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani propone i seguenti passaggi:
- per facilitare ed accelerare l’attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del PNRR, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure devono adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 13/2023, al completamento dei dati necessari per l’accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico sviluppato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (REGIS). In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
- nel caso di variazioni dell’importo complessivo dell’intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione;
- entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale “Italia domani” i manuali tecnicooperativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire su REGIS. I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l’indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell’amministrazione centrale titolare;
- i soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite su REGIS ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere, poi, aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell’intervento;
- i soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa;
- i pagamenti devono essere effettuati dal Mef, entro quindici giorni dal caricamento nel sistema Regis, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 5, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata;
- entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato emana le disposizioni di attuazione dell’accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all’anticipo di risorse si cui all’articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese.
- il Ministero dell’Interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle piccole opere ricondotte nell’ambito degli interventi finanziati con le risorse del PNRR secondo le scadenze previste dalla disciplina attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 6, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l’attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate.
- il Servizio centrale per il PNRR costituito presso la Ragioneria generale dello Stato provvede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Conversione, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell’ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell’Interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.