Incentivi per funzioni tecniche: cumulo di attività incentivabili
Se un solo soggetto svolge più attività incentivabili nell’ambito di un singolo appalto, come si determina il compenso? Ecco la risposta del MIT
Nel caso in cui un unico soggetto debba svolgere, nell’ambito di un singolo appalto, più attività considerate dal regolamento separatamente ai fini dell’incentivo, è possibile sommare le relative percentuali oppure il compenso va limitato alla percentuale relativa all’attività prevalente?
Cumulo attività incentivabili: il parere del MIT
Si tratta di una questione posta al supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con particolare riferimento al caso di un RUP che, ai sensi del comma 6, lett. d) dell’art. 26 del d.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo inferiore al milione di euro svolge anche l’attività di valutazione preventiva dei progetti.
Le attività svolte (RUP e valutazione preventiva del progetto) possono essere ciascuna compensata con le relative aliquote previste dal regolamento comunale, oppure è necessario incentivare solo l’attività del RUP?
Sul punto è intervenuto proprio il MIT, con il parere n. 1574 del 13 ottobre 2022, premettendo che la normativa non fornisce una disciplina precisa sulla questione e che, qualora il caso descritto non sia previsto nel regolamento approvato dall’amministrazione comunale, è auspicabile integrarlo, in modo da individuare ex ante il criterio di ripartizione degli incentivi.
Incentivi funzioni tecniche e cumulabilità: cosa prevede la normativa
In ogni caso, spiega il Supporto Giuridico, qualora lo stesso soggetto svolga due attività riconosciute come incentivabili, gli dovrà essere riconosciuta la quota d'incentivo spettante, sulla base dello specifico regolamento, per ciascuna delle attività svolte.
La normativa nazionale non prevede infatti limitazioni in tal senso e, dato che non esclude espressamente che uno stesso soggetto possa svolgere più attività incentivabili, si deduce che ciò sia consentito.
Unico limite posto per queste ipotesi, o all'eventuale cumulo d'incentivi, a favore di uno stesso soggetto, derivante da più appalti, è quello ex comma 3 dell'art. 113 del d. Lgs. n. 50/2016, ovvero che “gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”.
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Parere