Superbonus e bonus edilizi: tutte le novità sul Decreto Cessioni nel dossier ANCE
Il documento contiene tutte le modifiche al D.L. n. 11/2023 introdotte in fase di conversione con la legge n. 38/2023
È stato pubblicato da ANCE il Dossier Riepilogativo sulla Legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”) recante tutte le novità sulla cessione del credito da bonus fiscali in edilizia
Il Dossier è suddiviso in queste sezioni:
- UNIFAMILIARI E SUPERBONUS - PROROGA DEL TERMINE PER INTERVENTI AVVIATI NEL 2022
- DIVIETO DI ACQUISTO DEI CREDITI DA BONUS FISCALI IN EDILIZIA DA PARTE DELLA P.A.
- DIVIETO DI SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO
- Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura
- SUPERBONUS
- BONUS ORDINARI
- SISMABONUS ACQUISTI E BONUS RISTRUTTURAZIONE PER ACQUISTO DI CASE RISTRUTTURATE E BOX PERTINENZIALI
- SUPERBONUS E BONUS ORDINARI PER IACP, COOPERATIVE, ONLUS E TERZO SETTORE
- BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
- SUPERBONUS PER “CRATERE SISMA”
- Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Varianti a CILAS e altri titoli abilitativi
- Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Piani di recupero e di riqualificazione urbana
- Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura
- SPESE SOSTENUTE NEL 2022
- Termini di trasmissione Comunicazione per l’esercizio dell’opzione cessione del credito/sconto in fattura
- Ripartizione decennale della detrazione o del credito d’imposta
- ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL CESSIONARIO
- POSSIBILITÀ PER LE BANCHE DI CONVERTIRE I CREDITI D’IMPOSTA IN BTP
- SEMPLIFICAZIONI PER SUPERBONUS E BONUS ORDINARI IN EDILIZIA
- COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA CON I DEBITI FISCALI
Vediamo nel dettaglio come si articola il documento.
Unifamiliari e Superbonus: proroga termini per interventi avviati nel 2022
ANCE ricorda che in fase di conversione in legge del Decreto Cessioni è stata prevista la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, mantenendo la condizione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022.
Restano, invece, invariate le condizioni relative agli interventi avviati dal 2023, con aliquota di agevolazione al 90% sino al 31 dicembre 2023, purché il beneficiario sia il proprietario, o il titolare di altro diritto reale sull’immobile, abbia un reddito sino a 15.000 euro e se l’unità oggetto dei lavori agevolati costituisce “abitazione principale”.
Divieto di acquisto dei crediti da bonus fiscali in edilizia da parte della p.a.
Confermato il divieto degli enti pubblici di acquisto di crediti derivanti da cessione o sconto da bonus edilizi previsto dall’art.1, co.1, lett. a), del D.L. 11/2023. Il divieto riguarda gli Enti ed i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato ISTAT, le Autorità indipendenti e Amministrazioni pubbliche, ARAN e le Agenzie, di cui al D.Lgs. 300/1999.
Divieto di sconto in fattura e cessione del credito
Con l’art.2, comma 1, del D.L. n. 11/2023 è stata esclusa la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023 ed agevolabili con i bonus edilizi (Superbonus, Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, anche nella versione Sismabonus acquisti), utilizzabili unicamente sottoforma di detrazione in dichiarazione dei redditi. Sono state previste alcune eccezioni.
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Superbonus
È possibile continuare a utilizzare cessione del credito e sconto in fattura per il Superbonus, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 (art.2, co.2):
- a) risulti presentata la CILAS in caso di interventi diversi da quelli condominiali (ossia quelli effettuati su mini-condomini in “mono proprietà”, unifamiliari, edifici posseduti in via esclusiva da ONLUS, APS e ODV e IACP – art. 2, co.2, lett. a),
- b) risulti adottata la delibera assembleare e presentata la CILAS per interventi condominiali (art. 2, co.2, lett.b),
- c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione (art. 2, co.2, lett.c).
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: bonus ordinari
Rientrano tra le eccezioni al divieto anche i bonus ordinari (Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus, compreso il “Sismabonus acquisti”), ai sensi dell’art.2, co.3):
- qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 sia presentata la richiesta del titolo abilitativo (art.2, co.3, lett.a),
- per gli interventi in edilizia libera (art.2, co.3, lett.b):
- siano iniziati prima del 17 febbraio 2023;
- se non ancora iniziati al 17 febbraio 2023, alla medesima data sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- se non ancora iniziati e al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, venga attestato sia dal cedente/committente, sia dal cessionario/prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, che la data dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: sismabonus acquisti e bonus ristrutturazione per acquisto di case ristrutturate e box pertinenziali
Si possono continuare a utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito in caso di acquisto agevolato delle seguenti unità immobiliari, a condizione in data precedente al 17 febbraio 2023,risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi:
- abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione, sulle quali si applica il Bonus ristrutturazione al 50%;
- box di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazione su cui si applica il Bonus Art. 16-bis, co.3, del D.P.R. 917/1986. pag. 5 ristrutturazione al 50%;
- unità immobiliari agevolate ai sensi del “Sismabonus acquisti”.
Rispetto a quanto previsto originariamente dal D.L. 11/2023, oltre ad avere esteso l’ambito applicativo all’acquisto di box pertinenziali, con riferimento all’acquisto di unità immobiliari con il Bonus ristrutturazione o con il “Sismabonus acquisti”, sono state eliminate le condizioni relative alla registrazione del contratto preliminare o alla stipula del rogito
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Superbonus e bonus ordnari per IACP, Cooperative, ONLUS e Terzo Settore
Deroghe al divieto di utilizzo delle opzioni dell’art. 121 del D.L. Rilancio anche per gli interventi da Superbonus e da bonus ordinari realizzati dagli IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS, a condizione che risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (art.2, co.3-bis).
Inoltre per le ONLUS cd. “sanitarie” per le quali il Superbonus al 110% scade nel 2025, tutti i requisiti richiesti dalla legge devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione.
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Bonus Barriere Architettoniche
Non sono previsti divieti per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche per i quali spetta il bonus al 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, nemmeno per interventi avviati dopo il 17 febbraio 2023.
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: superbonus per “cratere sisma”
Nessun divieto nemmeno per:
- interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 (art.2, co.3-quater).
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Varianti a CILAS e altri titoli abilitativi
In sede di conversione è stato inserito, come richiesto da ANCE, l’art. 2-bis finalizzata ad assicurare che venga mantenuto l’accesso al Superbonus 110% e la possibilità di utilizzare le opzioni alternative alle detrazioni dirette anche successivamente alla scadenze già fissate dall’articolo 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023 e dall’articolo 2 commi 2 e 3 del Dcerto Cessioni qualora vengano presentate varianti alla CILAS o al diverso titolo edilizio.
In dettaglio, la norma prevede che:
- la presentazione di un progetto in variante ad una CILAS (nel caso di interventi Superbonus 110% ) o ad altro titolo abilitativo (per interventi di demolizione ricostruzione o per interventi diversi da quelli di cui all’art. 119 D.L. 34/2020) non determina la riduzione dell’incentivo fiscale (ossia il passaggio da 110% a 90%) ovvero la possibilità di usufruire della cessione del credito o sconto in fattura;
- la variante può essere presentata indipendentemente dalle scadenze temporali fissate dall’articolo 1, comma 894, della Legge 197/2022 per la presentazione della CILA e per l’adozione della delibera assembleare nonché anche dopo il 16 febbraio 2023;
- se per la presentazione della variante, laddove questa interessi parti comuni di un fabbricato, occorre una approvazione da parte dell’assemblea di condominio, non rileva la data della delibera di approvazione che può pertanto essere successiva anche alle scadenze contenute nei provvedimenti normativi già richiamati.
Deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura: Piani di recupero e di riqualificazione urbana
L’art. 2 comma 2 lettera c) prevede che nelle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3 sia possibile eseguire gli interventi ricompresi negli articoli 119 e 121 comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2020 usufruendo delle opzioni cessione del credito/sconto in fattura purché gli interventi:
- siano ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati;
- favoriscano il risparmio energetico e l’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
- rientrino in strumenti di pianificazione con contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di titoli semplificati;
- rientrino in strumenti di pianificazione nei quali sia stato completato il previsto iter di approvazione a livello comunale.
Spese sostenute nel 2022: termini di trasmissione Comunicazione per l’esercizio dell’opzione alternativa
ANCE preliminarmente ricorda che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021 per interventi edilizi agevolabili con tutti i bonus fiscali, il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di esercizio delle opzioni di sconto in fattura/cessione del credito è stato prorogato dal 16 marzo al 31 marzo 2023.
Durante l’iter parlamentare di conversione in legge è stata ammessa un’ipotesi specifica di invio tardivo, mediante la “remissione in bonis”, per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione alle banche del credito relativo a spese sostenute nel 2022 e a rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, anche se l’accordo di cessione non è ancora concluso al 31 marzo 2023.
Per poterne usufruire, è necessario trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ovvero il 30 novembre 2023) ed effettuare il pagamento della sanzione pari a 250 euro. La norma non riguarda anche la comunicazione dello sconto in fattura, poiché, per questo, la “remissione in bonis” è comunque possibile, tenuto conto che si tratta di spese sostenute nel 2022, per le quali è stata già emessa la fattura con applicazione dello sconto da parte dell’impresa, che dimostra la conclusione dell’accordo tra questa ed il committente/beneficiario.
Spese sostenute nel 2022: Ripartizione decennale della detrazione o del credito d’imposta
Per favorire l’utilizzo dei crediti fiscali derivanti da spese sostenute nel 2022, la legge di conversione 38/2023 riconosce:
- solo ai fini del Superbonus, la possibilità di rateizzazione in 10 quote annuali (anziché in 4) della detrazione d’imposta fruita in dichiarazione dei redditi. L’opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (da presentare nel 2024), a condizione che la detrazione non venga indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (da presentare nel 2023 - art.2, co.3-sexies, del D.L. 11/2023);
- ai fini del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche al 75% e del Sismabonus (compreso, il “Sismabonus acquisti”), la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati (art.2, co.3-quinquies, lett.a e b, del D.L. 11/2023).
Esonero dalla responsabilità solidale per il cessionario
Ferme restando le ipotesi di dolo, viene confermata con la legge di conversione l’esclusione dal reato di "concorso in violazione" per gli acquirenti i crediti da bonus edilizi in possesso di specifica documentazione.
Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 6-ter all’art. 121 del Dl 34/2020, si prevede l’esclusione dal concorso in violazione, e quindi della responsabilità solidale, per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta del sistema bancario, a condizione che la banca cedente rilasci un’attestazione di possesso di tutta la documentazione elencata dalla norma.
In ogni caso, il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale “per dolo o colpa grave” per il cessionario, il quale può comunque fornire prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava in ogni modo l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso dello stesso cessionario nella violazione e della sua responsabilità.
Ricorda ANCE che la norma, pur escludendo la responsabilità solidale del cessionario nel concorso in violazione, lascia comunque aperta la possibilità del sequestro del credito in capo al cessionario anche se in buona fede, come ribadito dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione. Tuttavia, l’ipotesi di sequestro del credito per gli acquisti effettuati da banche è remota, essendo definibile, in tal caso, il credito come certo, liquido ed esigibile.
Conversione dei crediti in BTP
Con la conversione in legge del D.L. n. 11/2023 è stata introdotta una disposizione che, per i crediti d’imposta da Superbonus, relativi a spese sostenute nel 2022, riconosce per le banche cessionarie, che abbiano esaurito la propria capienza fiscale, la possibilità di convertire i medesimi crediti d’imposta in buoni poliennali del tesoro – BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni.
L’utilizzo dei crediti sottoforma di BTP è riconosciuto fino al 10% della quota annuale eccedente, che non ha trovato spazio in compensazione. Il primo utilizzo dei crediti può essere effettuato per le ordinarie emissioni di BTP effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Semplificazioni per superbonus e bonus ordinari in edilizia: norme di interpretazione autentica
Sempre in fase di conversione, sono state introdotte alcune disposizioni di interpretazione autentica, volte a semplificare le modalità applicative dei benefici fiscali collegati ad interventi edilizi.
In particolare è stato disposto che:
- per gli interventi agevolati con i bonus edilizi ordinari il pagamento delle spese in base agli stati avanzamento lavori costituisce una mera facoltà e non un obbligo (art.2-ter, co.1, lett.a);
- ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il
rilascio del visto di conformità, l’indicazione di tali spese nel
computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a
cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un
obbligo (art.2-ter, co.1, lett.b);
- il pagamento di una sanzione pari a 250 euro;
- la presentazione dell’asseverazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della prima quota di detrazione, o, in caso di cessione/sconto in fattura, entro la data di presentazione della comunicazione di opzione.
Compensazione dei crediti d’imposta con i debiti fiscali
Infine un’altra norma di interpretazione autentica è stata introdotta con l’art.2-quater del D.L. 11/2023, che chiarisce che la cd. “compensazione orizzontale” (art.17, co.1, primo periodo, del D.Lgs. 241/1997), si interpreta nel senso che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti, compresi quelli da bonus edilizi, nei confronti di Enti impositori diversi (es. tra crediti fiscali e debiti contributivi).
Documenti Allegati
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