Misure contro la crisi idrica: Decreto Siccità in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento è già in vigore e contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2023, n. 88, il Decreto-Legge n. 38/2023 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “Decreto Siccità”.
Misure contro la crisi idrica: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Siccità
Il decreto, già in vigore dal 15 aprile 2023, è così articolato:
- Art. 1. Cabina di regia per la crisi idrica
- Art. 2. Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
- Art. 3. Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
- Art. 4. Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
- Art. 5. Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica
- Art. 6. Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
- Art. 7. Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
- Art. 8. Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
- Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
- Art. 10. Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
- Art. 11. Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica
- Art. 12. Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe
- Art. 13. Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
- Art. 14. Entrata in vigore
Fa parte integrante del provvedimento l’Allegato A, relativo all’articolo 7 sul riutilizzo delle acque reflue.
Misure contro la crisi idrica: istituita la Cabina di regia
Con il Decreto, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri una Cabina di regia per la crisi
idrica, con funzioni di indirizzo, coordinamento e
monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Entro 30
giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia
effettuerà una ricognizione delle opere e degli interventi
di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine
alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere
realizzati da parte del Commissario, definendo e assegnando le
risorse di riferimento.
La Cabina di regia inoltre:
- a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurne le dispersioni;
- b) monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell’ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC);
- c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- d) promuove l’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma,
- e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
Nomina di un Commissario straordinario nazionale
Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, verrà nominato un Commissario straordinario nazionale, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 con possibile proroga fino al 31 dicembre 2024, e che provvederà, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia.
Il Commissario, inoltre:
- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce di il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) verifica e coordina l’adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall’articolo 146 del D.Lgs. n. 152/2006, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l’esercizio dei poteri sostitutivi;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell’iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all’articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi; provvede all’individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi;
- g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- h) collabora con le regioni e le supporta nell’esercizio delle relative competenze in materia.
Il Commissario potrà adottare in via d’urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità.
Realizzazione, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche: disposizioni urgenti
Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.L. n. 77/2021, mentre non si applicano le previsioni di cui all’articolo 22 del d. Lgs. n. 50/2016. I termini per l’approvazione dei progetti di gestione e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo sono ridotti della metà.
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di cui all’articolo 19 del del D.Lgs. n. 152/2006 sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo, su cui l’autorità competente comunica l’esito delle proprie valutazioni entro 30 giorni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.
Inoltre, il Commissario, sentite le regioni interessate, individuerà, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo.
Verrà anche garantito il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’articolo 3 della legge n. 166/1952: anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, entro il termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento.
Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi
Per garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d’intesa con la regione territorialmente competente, potrà stabilire volumi e portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza. Inoltre potrà fissare un termine per l’effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, di interventi di miglioramento della capacità di invaso, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.
Il Commissario può anche autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.
Realizzazione vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo: attività di edilizia libera
Viene insertita tra le attività di edilizia libera e quindi non soggette a permesso di costruire la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato. Così prevede la nuova lettera e-sexies dell’articolo 6, comma 1, del d.P.R. n.380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
Sempre con l'obiettivo di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023, dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all’Allegato A al decreto.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico semplificato, al quale partecipano l’agenzia regionale per la protezione ambientale e l’ASL territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata.
L’istanza va è presentata dal gestore dell’impianto di
depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello
stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del
procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di
ricezione dell’istanza. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il
Commissario, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il
potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di
trenta giorni.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il piano di
gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua di
cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 va predisposto dal
gestore dell’impianto, in collaborazione con i responsabili del
trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di
quanto previsto alla Parte B dell’Allegato A al
decreto.
Utilizzi idrici e contrasto a scarsità idrica: istituzione di Osservatori distrettuali permanenti
Se gli articoli successivi modificano le disposizioni attuali per la manutenzione degli invasi (art. 8), in materia di fanghi da depurazione (art. 9), sulla disciplina degli impianti di desalinizzazione (art. 10), come previsto all'art. 11, saranno istituiti degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, con funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e per raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee.
Obiettivi sono l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali. A questo scopo, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
Sanzioni e piano di comunicazione
Con il decreto vengono inoltre definite delle misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, con inasprimento delle sanzioni pecuniarie.
Infine, è previsto un piano di comunicazione relativo alla crisi idrica, volto ad assicurare un’adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
Documenti Allegati
Decreto Legge