Scadenza termini per la stipula del contratto: cosa prevede il Codice Appalti
Una volta decorso il termine previsto per la stipula dell'accordo, l’operatore economico, specie se le condizioni di esecuzione dell’appalto sono peggiorate, può affrancarsi dall’impegno assunto
Una volta decorso il termine di validità dell’offerta e quello di 60 giorni previsto per la stipulazione del contratto, l’operatore economico può affrancarsi dall’impegno originariamente assunto, specie quando siano mutate in senso peggiorativo le condizioni di esecuzione dell’appalto.
Mancata stipula del contratto: di chi è la responsabilità?
La conferma arriva dal TAR Friuli Venezia Giulia che, con la sentenza n. 155/2023, ha annullato la determina di una SA che voleva imputare in capo all'operatore economico ogni responsabilità per la mancata tempestiva stipula di un contratto di appalto, con escussione della cauzione provvisoria e segnalando la vicenda ad ANAC.
La vicenda inizia con l’aggiudicazione dei lavori nel 2021, con richieste da parte della SA, in via d’urgenza e con riserve di legge, di eseguire alcuni interventi prima della stipula del contratto. Dopo una serie di problematiche, legate anche a difficoltà oggettive nel potere eseguire quanto richiesto, e anche a causa dell'aumento dei costi delle materie prime per i quali l’operatore avrebbe voluto rinegoziare i termini contrattuali, l'impresa ha comunicato di non volere stipulare il contratto, motivo per cui la SA ha stabilito la revoca dell’aggiudicazione con imputazione della responsabilità all'operatore, escussione della garanzia e segnalazione della vicenda ad ANAC.
La sentenza del TAR
Da qui il ricorso al TAR, che ha appunto condiviso le tesi dell’operatore, in quanto l’intervenuta consegna dei lavori in via d’urgenza non esime l’Amministrazione dal dare corso alla stipulazione del contratto entro il termine di 60 giorni, di cui all’art. 32, co. 7, secondo, terzo e quinto periodo, D.Lgs. n. 50/2016; termine decorso il quale l’aggiudicatario può liberamente sciogliersi dal vincolo, ove ritenesse non più conveniente proseguire con il rapporto.
La consegna in via d’urgenza non può essere concepita alla stregua di uno strumento mediante il quale si finisca per “sterilizzare” l’obbligo della stazione appaltante di addivenire alla stipulazione del contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione efficace; né, per identiche ragioni, essa può inibire l’impresa dall’esercizio del proprio diritto di svincolarsi da un rapporto che non sia tempestivamente approdato alla sua fisiologica dimensione contrattuale.
Per altro, la rinegoziazione dei termini economici dell’accordo non avrebbe potuto essere realizzata invocando il meccanismo di natura straordinaria della c.d. “compensazione dei prezzi” previsto dal Decreto Aiuti: detti strumenti eccezionali prevedono l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto.
Stipula contratto d'appalto: i termini previsti dal Codice dei Contratti Pubblici
Il TAR ha preso la propria decisione partendo dal fatto che il Comuen ha disposto la data per la stipula del contratto quando erano già ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (“L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”), senza che mai la stazione appaltante avesse chiesto agli offerenti e/o concordato con gli stessi il loro differimento.
Considerato che l’OE già molti mesi prima aveva segnalato la necessità di adeguare le condizioni contrattuali per l’intervenuto caro materiali, successivamente ha quindi manifestato in maniera legittima la volontà di rinunciare “alla stipula del contratto per decorrenza dei termini di cui all’art 32, co.8 del Codice dei Contratti Pubblici”.
Né può ritenersi, come preteso dal Comune, che l’odierna ricorrente fosse tenuta ad accettare incondizionatamente l’applicazione delle misure di compensazione introdotte dal legislatore con d.l. n.50/2022, atteso che, come agevolmente ritraibile dalla lettura della norma che assume specifico rilievo e già condivisibilmente sottolineato in giurisprudenza, trattasi di strumenti che “prevedono (…)l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto.
Il ricorso è stato quindi accolto, puntualizzando che “una volta che sia decorso il termine di validità dell’offerta e quello di 60 giorni previsto per la stipulazione del contratto, l’ordinamento consente all’operatore economico, specie ove questi abbia visto mutare in senso peggiorativo le condizioni di esecuzione dell’appalto, di affrancarsi dall’impegno originariamente assunto”.
Documenti Allegati
Sentenza