Superbonus e compensazione crediti: chiarimenti dal Fisco
Cosa succede in caso di presentazione tardiva di un F24 a compensazione, anche in caso di saldo zero? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Un F24 con crediti Superbonus utilizzati a compensazione e presentato tardivamente viene correttamente scartato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, anche quando il saldo sia pari a zero.
Crediti Superbonus e F24 tardivo: perché viene scartato?
La conferma arriva con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 297/2023, a seguito dell’interpello posto da un contribuente che aveva un debito IVA e contemporaneamente un credito relativo allo sconto ceduto “Superbonus 110” ex art. 119 del D.L. n. 34/2020 e allo sconto ceduto “Ristrutturazione” ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, per spese sostenute nel 2022.
Il modello di versamento F24 con importo a zero non è stato presentato entro il 31/12/2022 e a gennaio 2023, dopo avere accertato la mancata presentazione telematica, il contribuente ha provveduto a sanare l'omessa presentazione con pagamento della sanzione ridotta prevista dall'art. 15, comma 2 bis, D.lgs. 471/1997 e dall'art. 13, comma 1, D.lgs. 472/1997 per il ravvedimento operoso dei modelli di versamento con compensazione ed importo a zero. Questo modello è stato scartato automaticamente dalla piattaforma Entratel per mancato riconoscimento automatico dei crediti che avevano scadenza di utilizzo in data 31/12/2022 e del conseguente mancato riconoscimento del ravvedimento operoso del modello di versamento F24 con compensazione.
Crediti di imposta: la compensazione orizzontale o esterna
Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'istituto della compensazione tributaria è disciplinato dall'articolo 17, comma 1, del d. Lgs. n. 241/1997, ai sensi del quale i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
La norma disciplina la compensazione dei crediti d'imposta c.d. “orizzontale” o “esterna” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa), deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000 che fissa in 700mila euro, adesso saliti a 2 milioni di euro per effetto della legge di bilancio 2022, il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili, per ciascun anno solare, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
La delega di pagamento
Per tale ragione, ed al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, è necessario che la compensazione c.d. “orizzontale” o “esterna” trovi compiuta esposizione nella delega di pagamento.
Il modelloF24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia “nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Peraltro, è possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato l'ammontare del credito e le somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195385 del 28 agosto 2018, “Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell'articolo 37, comma 49ter, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, ha poi stabilito che:
- se in esito alle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
- fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti
compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall'Agenzia
delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la
delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel
file telematico inviato e:
- a) in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- b) se il modello F24 presenta saldo positivo, l'Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
Alle indicazioni già rese, va aggiunto quanto ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione sul tema, per cui non si può considerare tardiva solo la presentazione della delega e non il pagamento del tributo: quest'ultimo, effettuato mediante presentazione di delega (modello F24 “a saldo zero”), deve avvenire nel rispetto dei termini di legge previsti per ogni imposta.
Questo perché la compensazione di crediti tributari non avviene in maniera automatica, ma solo in forza di una precisa scelta del contribuente, che potrebbe anche optare per la non utilizzazione immediata del credito o per il versamento di altri tributi ovvero per chiederne il rimborso.
In tema di accertamento delle imposte, la compensazione fra crediti e debiti tributari, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicché non può operare in base alla mera indicazione dei relativi debiti e crediti nella dichiarazione dei redditi, in assenza della delega di versamento F24.
In base a tali principi, la presentazione del modello F24, non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell'obbligazione tributaria con la compensazione di un credito pregresso.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto specificato, se ne ricava quindi che:
- la delega di pagamento va obbligatoriamente presentata anche se a saldo zero;
- mancando la presentazione della stessa non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza;
- tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all'articolo 15, comma 2bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 eventualmente ravveduta ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- l'efficacia della compensazione si valuta in
riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con
l'effetto che:
- a) la presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione è ancora esistente ed utilizzabile a quella data;
- b) ove ciò non avvenga, permanendo l'iniziale inadempimento, l'omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie. Ciò, tuttavia, con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa.
Crediti Superbonus: termini per utilizzarli
Stante quanto sopra, ferma la generale possibilità di presentare un F24 a saldo zero anche tardivo, va confermata, infatti, la correttezza dello scarto operato con riferimento ad una delega di pagamento recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione.
Sul punto, ricorda il Fisco quanto previsto dall'art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020; convertito con modificazioni, dalla n. 77/2020: «I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensid ell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. [...]».
Documenti Allegati
Risposta