Legge di conversione del Decreto PNRR3: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
Pubblicata la legge di conversione del PNRR3: il decreto in origine constava di 58 articoli, suddivisi in 242 commi; dopo la lettura presso il Senato consta di 75 articoli, suddivisi in 347 commi
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 la legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative. Il testo del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato sulla stessa Gazzetta ufficiale in cui è stata pubblicata la legge di conversione.
Ricordiamo che, nella seduta di mercoledì 19 aprile la Camera dei Deputati con 196 voti favorevoli e 147 voti contrari aveva votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative (precedentemente approvato dal Senato), nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Il provvedimento era stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; in origine constava di 58 articoli, suddivisi in 242 commi; dopo la lettura presso il Senato consta di 75 articoli, suddivisi in 347 commi con incremento degli articoli del 30% circa e dei commi del 43% circa.
Nel dettaglio tra i vari articoli del decreto-legge coordinato segnaliamo i seguenti:
- l'articolo 2 che istituisce - fino al 31 dicembre 2026 - una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione;
- l'articolo 3 che introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale;
- l'articolo 4 che anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.
- l'articolo 5 che dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali);
- l'articolo 6 che reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR;
- l'articolo 7-bis che introduce alcune precisioni relativamente alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi;
- l'articolo 7-ter che prevede l'applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto;
- l'articolo 14 che introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
- l'articolo 17 che introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l'articolo 20 che, al fine di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;
- l'articolo 27-bis che novella l'art. 48 del D.L. 77/2021 al fine di prevedere che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (prevista dal comma 3 del medesimo art. 48) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di 215.000 euro;
- l'articolo 29 che reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR;
- l'articolo 32 che interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri);
- l'articolo 46 che, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione;
- l'articolo 54 che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
- l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani.
In allegato il testo della legge e del decreto-legge coordinato.