Sospensione ordine di demolizione: occhio alla data di presentazione della SCIA
Consiglio di Stato: la presentazione di un'istanza di condono o di accertamento di conformità successivamente all'ordine di demolizione non lo rende inefficace, bensì lo sospende
La realizzazione di un intervento edilizio prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività, quantomeno formale, alla quale si può eventualmente rimediare con l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), o di condono, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Attenzione però, perché un’istanza di accertamento di conformità o di condono non implica l’annullamento di un ordine di demolizione, ma solo la sospensione della sua efficacia. Solo nel caso in cui l’ordine di demolizione sia successivo alla presentazione dell’istanza e il Comune non si sia espresso su di essa allora può essere dichiarato inefficace.
SCIA in sanatoria e ordine di demolizione: differenza tra sospensione e annullamento
A ricordarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4200/2023, con la quale ha respinto l’appello dei proprietari di un fabbricato su cui era stata presentata una scia per la ristrutturazione di un sottotetto, a cui è seguito l’ordine di demolizione ingiunto dal Comune, in quanto gli interventi erano stati eseguiti in totale difformità con quanto dichiarato. I proprietari hanno quindi presentato una nuova s.c.i.a. auto definitasi “in sanatoria”, anche questa giudicata inefficace dall’Amministrazione.
Secondo i ricorrenti la presentazione della domanda di sanatoria avrebbe reso inefficace l’ordinanza di demolizione e gli eventuali atti successivi. Il comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento di diniego inibitorio e successivamente un nuovo provvedimento demolitorio essendo pendente l’ulteriore procedimento a seguito dell’istanza di riesame in sanatoria.
Sanatoria edilizia: l'accertamento di conformità
Sulla questione il Consiglio ha ricordato che la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l’abusività (quantomeno quella c.d. formale), alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, sempreché ne ricorrano i presupposti (della c.d. doppia conformità sostanziale).
Pertanto, perché si possa produrre non l’inefficacia, bensì la sospensione dell’efficacia della ordinanza di demolizione, è necessario presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ma nel caso di specie non è stato provato che queste istanze siano state presentate.
Allo stesso modo non sono ammissibili la DIA o la SCIA in sanatoria, giacché gli illeciti edilizi in questione, ad eccezione dei casi contemplati dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, possono essere sanati soltanto in forza di titolo edilizio per condono straordinario o per accertamento di conformità.
Il ricorso è stato quindi respinto: in base al principio di tipicità degli atti amministrativi, una istanza di permesso di costruire o una s.c.i.a. può avere ad oggetto solo lo svolgimento di attività edilizia futura ed è comunque escluso che il comune debba emanare una nuova ordinanza di demolizione dopo che è stata presentata una formale istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 e sia stata esitata negativamente.
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Sentenza