Opere temporanee non rimosse: è abuso edilizio
La mancata rimozione entro 6 mesi comporta una totale equiparazione dell’illecito alla costruzione di edificio senza titolo edilizio
Se cerchiamo su un dizionario il significato di "temporaneo" esso definisce "ciò che non è destinato a durare stabilmente, ma ha un carattere di provvisorietà". Una definizione che in ambito edilizio ha un suo peso, nella configurazione quello che si trasforma in un vero e proprio abuso, quando una struttura temporanea non viene rimossa e non ha nessun titolo abilitativo a legittimarla.
Strutture temporanee e abusi edilizi: la sentenza del TAR
Lo spiega bene il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 208/2023, con la quale ha respinto il ricorso di uno stabilimento balneare contro l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi di alcune strutture per le quali non solo non era presente alcuna pratica edilizia, ma che al termine della stagione balneare non erano state nemmeno rimosse, motivo per cui l'amministrazione comunale aveva precisato che era cessata la loro qualificazione come opere temporanee, integrando invece la realizzazione di opere permanenti, con una modifica a carattere permanente dei luoghi.
Sul punto il Comune stesso ha precisato che si trattava di lavori riconducibili ad un unico intervento soggetto a preventivo rilascio di permesso di costruire in area demaniale e pertanto assoggettato, per la normativa edilizia, agli artt. 35 e 44 comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e che si era anche in presenza di violazione dell’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) per interventi eseguiti in area vincolata.
La qualificazione delle opere temporanee
Il TAR ha ricordato che sotto il profilo edilizio le c.d. “opere temporanee” sono soggette alla disciplina di cui all’art. 6, comma 1 lett. e – bis del d.P.R. 380/2001, in forza del quale “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.
Per poter sostenere che un’opera è temporanea, le opere devono comunque essere rimosse entro il limite massimo di sei mesi. Ne consegue che la mancata rimozione di queste opere entro detta scadenza comporta l’applicazione dell’art. 44 comma 1 lettere b) o c) del Testo Unico Edilizia, con una totale equiparazione dell’illecito alla costruzione di edificio senza titolo edilizio, che si realizza dunque con il mantenimento delle opere stesse oltre il termine assentito.
Né rileva il fatto che, il mantenimento di detti interventi per tutta la stagione, compresa quella invernale, sia giustificato dalla durata continuativa della concessione demaniale. Sotto il profilo prettamente edilizio, spiega il giudice amministrativo, venendo meno l’utilizzo “stagionale” delle attrezzature, il ricorrente avrebbe dovuto munirsi del necessario titolo edilizio.
Gli interventi vanno considerati nel loro insieme
Inoltre, viene condivisa la giurisprudenza secondo cui, quanto alle zone vincolate paesaggisticamente, gli abusi edilizi non possono essere considerati “atomisticamente”, poiché complessivamente considerati determinano una alterazione del paesaggio: il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a se stante, ma dall’insieme delle opere.
In ogni caso, dato che non è stato richiesto alcun titolo edilizio, trattandosi di zona vincolata il Comune ha legittimamente ordinato la demolizione delle opere.
Documenti Allegati
Sentenza