Bonus casa: il trasferimento delle detrazioni agli eredi
Le rate del de cuius, detentore di un regolare contratto di locazione sull'immobile oggetto dei lavori possono essere trasferite al convivente? Ecco la risposta del Fisco
Cosa succede in caso di decesso del locatario, fruitore delle detrazioni relative a spese per interventi di ristrutturazione edilizia? Le quote restanti si perdono o c’è modo di continuare a utilizzarle? Sulla questione ha fornito alcuni chiarimenti FiscoOggi.
Detrazioni bonus casa: trasferimento delle rate agli eredi
Nel caso in esame, la persona deceduta era locataria di un’abitazione su cui aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione e per i quali stava usufruendo delle detrazioni ai sensi dell’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986. Da qui il dubbio sulla possibilità di trasferire al convivente le rate restanti di detrazione.
Come già specificato in altre circostanze dal Fisco stesso, le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie non sono legate all’immobile ma ai soggetti che ne usufruiscono. La conferma arriva dal comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR, il quale prevede che «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Quindi, in caso di acquisizione dell'immobile per successione o per subentro nel contratto di locazione:
- le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile;
- se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
Ristrutturazioni edilizie: a chi spetta il Bonus Casa?
Il Bonus Casa spetta ai proprietari o ai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, quindi anche a inquilini o comodatari.
In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).
Possono richiedere le detrazioni, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture anche i seguneti soggetti:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Bonus casa: le detrazioni per ristrutturazioni residenziali
Disciplinato dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, il cd. “Bonus Casa” consiste in una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è stata elevata al 50%, per un massimale di spesa pari a 96mila euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è riservata anche a chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva vendita o assegnazione dell'immobile. In questo caso la detrazione, sempre su un massimo di 96mila euro, va applicata su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Queste le spese ammesse a detrazione:
Per le singole unità immobiliari, gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) consistenti in:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Parti comuni degli edifici residenziali: interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Bonus Casa e rate non fruite dal de cuius: la risposta del Fisco
Tornando al trasferimento delle rate di detrazione non fruite, esso spetta al convivente purché si tratti di un erede della persona deceduta e subentri nella titolarità del contratto di locazione. Sul punto l'Ageniza delle Entrate ha richiamato la circolare del 24 aprile 2013, n. 9/E, nella quale viene precisato che la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
Diversamente, qualora il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede della persona che aveva sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio il coniuge che non accetta l’eredità o un convivente di fatto non nominato erede), la detrazione per le rate residue non spetta.