Spese Superbonus non ancora asseverate: come inserirle in dichiarazione dei redditi?
È possibile portare in detrazione le spese sostenute a cavallo di due anni e senza le asseverazioni? Tra dubbi di interpretazione su norme e circolari del Fisco, proviamo a dare una risposta
Siamo nel periodo in cui si preparano i documenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi, anche se un grande aiuto l’ha dato l’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione precompilata. Infatti, utilizzando l’identità digitale per entrare nel proprio cassetto fiscale, dal 2 maggio è possibile trovare tutte le spese sostenute nel 2022 e considerate detraibili e, tra queste, le spese per le ristrutturazioni edilizie.
Detrazioni per spese Superbonus non asseverate: come compilare la dichiarazione dei redditi?
La difficoltà di cedere i crediti ha ampliato notevolmente il numero di contribuenti che hanno optato per la detrazione in dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per gli interventi edilizi e, in molti casi, i documenti già pronti per la certificazione dello stato di avanzamento lavori raggiunto, che dovevano essere consegnati agli istituti di credito o a terzi acquirenti dei crediti maturati, adesso serviranno al Caf o al commercialista per l’inserimento delle spese detraibili in dichiarazione dei redditi.
C’è, però, un caso molto frequente in cui le asseverazioni non sono state ancora presentate dai tecnici perché nell’anno 2022 non è stato realizzato il 30% degli interventi così come previsto dal comma 1-bis dell'art. 121 del D.L. 34/2020. I motivi possono essere i più svariati: i lavori sono fermi per difficoltà delle imprese edili alle prese con il recupero dei crediti e non più in grado di proseguire i lavori, impossibilità per il committente di iniziare i lavori previsti dai progetti effettuati nel 2022 perché non trovano imprese disposte ad intervenire, impossibilità per i committenti di accedere ai prestiti-ponte delle banche per poter iniziare i lavori, e così via.
La domanda nasce spontanea: è possibile portare in detrazione le spese per il superbonus sostenute nel 2022 senza le asseverazioni?
Il dubbio è lecito e proviamo a dare una risposta.
Spese Superbonus senza SAL 30% o chiusura lavori: le disposizioni nel Decreto Rilancio
Il comma 11 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 recita: “Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo” … (omissis) .... “In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate (cosiddetta «dichiarazione precompilata»), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (cosiddetto «Mod. 730»), il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”.
Il comma 13 dell’art. 119 del decreto citato dice anche che “ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
- per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti (dalla legge) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa … (omissis) … all’Enea.
- per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Fin qui, non sembrano ci siano dubbi sulla necessità di presentare le asseverazioni anche per detrarre le spese in dichiarazione dei redditi.
Però, ai commi 11 e 13 prima citati segue il comma 13-bis il quale dice che "L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni S.A.L. sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121". Queste condizioni e questi limiti sono dettati nel comma 1-bis dell'art. 121: "L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento". In sostanza, l'asseverazione (Enea per la lettera "a" e Allegato 1 per la lettera "b"), è rilasciata solo al termine dei lavori oppure in relazione al S.A.L. che non può essere inferiore al 30%. Va da sé che in mancanza delle asseverazioni non si possono esercitare le opzioni di cessione e di sconto in fattura, ma, a parere di chi scrive, non la detrazione che resta l'unica strada possibile proprio in virtù dell'assenza delle asseverazioni.
L'interpretazione del Fisco
Nella risposta all'interpello 56/2022 viene "raccontato" un caso di spese a cavallo di due anni (2021 e 2022) in cui l'istante afferma di non aver potuto raggiungere il SAL nel 2021 e chiede come comportarsi. L'AdE gli risponde (pag. 5) che "Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, l'Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite".
Probabile che l’Agenzia delle Entrate abbia fatto implicitamente riferimento alla Faq Enea 3.E (ex 28) del 25 gennaio 2021 in cui l’Ente spiega che per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, c’è la possibilità di applicare il principio di cassa, a prescindere da asseverazioni e comunicazione all’Enea. In base a questa risposta, si rafforza la posizione di chi ritiene applicabile il bonus edilizio per le spese sostenute per interventi iniziati dal 6 ottobre 2020 e non ancora ultimati né resi noti all’Enea.
Inoltre, la Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, in riferimento al diritto alla detrazione senza l’asseverazione Enea, afferma che “l’articolo 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 prevede la trasmissione per via telematica all'ENEA, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR che comportano risparmio energetico. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento (Risoluzione 18.04.2019 n. 46)”.
Le verifiche preventive
Alla luce di questi richiami normativi e di prassi, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno usare molta cautela nel proporre la detrazione delle spese in argomento, senza escluderla a priori. In pratica, sarebbe consigliabile verificare, con i tecnici preposti alla progettazione e alle future asseverazioni, i tre elementi fondamentali:
- 1 – limiti di spesa ammessi in detrazione;
- 2 – requisiti minimi per tipologia di intervento;
- 3 – congruità dei prezzi.
Questi tre dati sono sempre presenti nelle asseverazioni e sono anche quelli che permettono di identificare correttamente l’importo della spesa detraibile. Ovviamente, gli stessi dati saranno riportati nell’asseverazione che sarà inviata, per quanto riguarda le spese per l’efficientamento energetico, entro 90 giorni dalla fine lavori o dal raggiungimento degli stati di avanzamento e, per quanto riguarda le spese per la mitigazione del rischio sismico, al raggiungimento dei SAL.
Nonostante la cautela consigliata, il soggetto preposto all’apposizione del visto di conformità potrebbe esimersi dal farlo. A quel punto, non resta che completare la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate che non prevede l’apposizione del visto di conformità.