Sostituire gli infissi di casa nel 2023 con i bonus edilizi
Quali bonus è possibile utilizzare per la sostituzione degli infissi in un appartamento? Scopriamolo insieme in questo vademecum per contribuenti e progettisti
Chi opera nel mondo dell’edilizia sa bene che prima di pensare di avviare qualsiasi intervento su un appartamento di civile abitazione è sempre opportuno informarsi sulle possibilità offerte dalla normativa fiscale. Se questo intervento riguarda la sostituzione degli infissi, conoscere queste detrazioni fiscali può far risparmiare molto denaro.
Bonus edilizi: orizzonte temporale, capacità economica e capienza fiscale
Diversamente da qualche anno fa, quando i bonus edilizi venivano rinnovati di anno in anno, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ne ha esteso l’orizzonte temporale di utilizzo fino al 31 dicembre 2024. In questo modo è possibile valutare e pianificare di intervenire sulla propria abitazione con una tempistica più compatibile con quella delle famiglie e dei professionisti coinvolti.
Ma cosa vuol dire utilizzare una detrazione fiscale? Molto semplice, ogni anno chi produce un reddito paga le tasse. I bonus fiscali consentono di abbattere l’importo di tasse pagato annualmente. Ciò significa che l’intervento sarà pagato interamente (dunque serve un capitale a copertura dei costi), ma poi una percentuale di questo importo (che varia in funzione del bonus utilizzato) potrà essere suddivisa in un quantità di anni stabilita dalla norma (per i bonus minori è sempre 10).
Nel caso in cui non si ha capacità economica per pagare l’intervento, oggi non è più possibile utilizzare nessuna forma alternativa alla detrazione (fino al 16 febbraio 2023 era possibile utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito). In questo caso si può pensare ad un prestito che sarà ripagato in parte con la quantità di tasse risparmiata grazie al bonus.
Se, invece, non si ha capienza fiscale sufficiente, è inutile pensare di avviare un intervento con i bonus edilizi che andrebbero persi dal contribuente essendo delle detrazioni “non rimborsabili” dallo Stato (se non vengono utilizzati nell’anno, sono persi).
Bonus edilizi: occhio agli abusi edilizi
Altro aspetto da non trascurare riguarda lo stato legittimo dell’immobile su cui si vuole intervenire utilizzando i bonus edilizi. L’art. 49 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) dispone, infatti, che non è possibile beneficiare su alcuna agevolazione fiscale per “interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato”.
Cosa vuol dire esattamente? Per comprenderlo occorre verificare cos’è un abuso edilizio e quando un immobile perde il suo “stato legittimo” che è definito all’art. 9-bis, comma 1-bis del T.U. Edilizia come “...quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.
Un immobile il cui stato di fatto è in contrasto con quello stabilito dall’ultimo titolo abilitativo, è un immobile che ha perso la sua condizione di “legittimità” e su cui non è possibile beneficiare di alcuna agevolazione almeno fin quando lo stato legittimo non viene ripristinato.
Sostituire gli infissi: quali bonus sono disponibili?
A questo punto è possibile cominciare a parlare dei bonus disponibili per la sostituzione degli infissi di un appartamento di civile abitazione che sono sostanzialmente due:
- il bonus per la riqualificazione energetica o ecobonus di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2016;
- il bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa di cui all’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2016.
Due bonus molto diversi tra loro sia per condizioni all’ingresso che per adempimenti.
L’ecobonus trae le sue origini dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e necessita dei requisiti previsti dal Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
Il bonus casa, invece, si fonda sulle disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sostituire gli infissi con l’ecobonus
Come anticipato, per utilizzare l’ecobonus per la sostituzione degli infissi (quindi devono esistere degli infissi da sostituire) è necessario:
- che lo stesso delimiti un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- il rispetto dei requisiti tecnici di cui al Decreto del MiSE 6 agosto 2020 che, come previsto all’art. 8 necessita dell’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti.
L’Allegato A (Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali) al Decreto MiSE, con riferimento agli interventi sull’involucro edilizio tra cui quelli di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (quindi quelli che accedono al bonus per la sostituzione degli infissi), prevede che l’asseverazione debba riportare i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al decreto del MiSE stesso.
Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.
Non tutti gli infissi possono accedere all’ecobonus perché va prima verificato che i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) siano superiori ai valori limite riportati nella seguente tabella (tabella 1, Allegato E del Decreto MiSE 6 agosto 2020), utilizzabili per i lavori con dati di inizio a partire dal 6 ottobre 2020.
Tipologia di intervento | Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia | |
Strutture opache orizzontali: isolamento
coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) |
Zona climatica A | ≤ 0,27 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 0,27 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 0,27 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 0,22 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 0,20 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 0,19 W/m2*K | |
Strutture opache orizzontali: isolamento
pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) |
Zona climatica A | ≤ 0,40 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 0,40 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 0,30 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 0,28 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 0,25 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 0,23 W/m2*K | |
Strutture opache verticali: isolamento pareti
perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) |
Zona climatica A | ≤ 0,38 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 0,38 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 0,30 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 0,26 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 0,23 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 0,22 W/m2*K | |
Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1) |
Zona climatica A | ≤ 2,60 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 2,60 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 1,75 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 1,67 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 1,30 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 1,00 W/m2*K |
Dopo aver verificato i valori di trasmittanza termica iniziali (Uw), si dovrà verificare che quelli finali siano inferiori o uguali ai valori limite riportati nella stessa Tabella.
Sostituire gli infissi con il bonus casa
L’art. 16-bis del TUIR definisce una serie di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Relativamente alle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e le loro pertinenze, è previsto che possono accedere a questa tipologia di bonus solo alcuni interventi.
In questo caso, accedono al bonus casa solo gli interventi sulle unità immobiliari configurati come:
- manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del T.U. Edilizia);
- restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c) del T.U. Edilizia);
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. Edilizia).
Questa è l’unica condizione per accedere a questa tipologia di bonus.
Pagamento delle spese: occhio al Bonifico parlante
Una delle condizioni necessarie (ma non sufficienti) per accedere a tutto il mondo delle agevolazioni fiscali in edilizia è la modalità di pagamento delle spese che dovrà avvenire tramite bonifico “parlante” da cui risultino:
- la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.