Testo Unico Edilizio Sicilia: riflessioni dopo la bocciatura
Gli effetti della Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2023 del 09/05/2023 relativa ad alcuni articoli della L.R. n. 23/2021 e della L.R. n. 2/2022
Come ormai noto ai più, al fine di esercitare e testare la nostra capacità di adattamento e resilienza in campo edilizio ed urbanistico, la Corte Costituzionale continua a dettare le regole alla regione Sicilia anche in campo edilizio. Infatti, a seguito dell’impugnativa proposta dal Consiglio dei Ministri alla legge della Regione siciliana n. 23 del 06/08/2021 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. “Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica” e successivamente alla legge regionale 18 aprile 2022, n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia”, la Corte Costituzionale ha pronunziato la sentenza n. 90/2023 depositata il 09/05/2023 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 19 del 10/05/2023.
Corte Costituzionale: cosa dispone la sentenza
Ben 43 pagine di sentenza per dichiarare, come da dispositivo:
a) l’illegittimità costituzionale di alcune parti, e nello specifico:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettere h), l), m), p), s) e af), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettere g), h) ed l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione»;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 4), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque»;
7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti»;
8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;
9) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
10) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
11) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
12) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia);
13) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022;
b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale di alcune parti, e nello specifico:
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere d), e) e g), e comma 2, lettere c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, promosse, in riferimento all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;
15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento all’art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere l) ed m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 promosse, in riferimento all’art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;
17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento all’art. 14 dello statuto speciale e agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale di alcune parti, e nello specifico:
18) dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettera aa), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost. e all’art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui, introducendo l’art. 3, comma 1, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, sottopone al regime giuridico della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost. e all’art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
20) dichiara non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettera p), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 9 Cost. e 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 5, lettera d), numeri 1), 4), 5) e 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. e all’art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021;
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all’art. 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 reg. ric. 2022;
23) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 14 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 63 reg. ric. 2021
Sintesi riepilogativa
Cerchiamo di fare una sintesi con lo specchietto riepilogativo che segue:
N |
Impugnativa sentenza 90/2023 alla L.R. 23/2021 e L.R. 2/2022 (articoli/commi dichiarati illegittimi) |
L.R. 16/2016 (a seguito della impugnativa) |
1 |
Art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche» |
Art. 3 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis
"Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380) |
2 (vedi punto 12) |
Art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 1, lettere h), l), m), p), s) e af), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 |
Art. 3 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis
"Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380) |
3 |
Art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettere g), h) ed l), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016; |
Art. 3 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis
"Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380) |
4 |
Art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 2, lettera i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione» |
Art. 3 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis
"Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380) |
5 |
Art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 |
Art. 3 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis
"Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380) |
6 |
Art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 4), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque» |
Art. 5 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire"
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380) |
7 |
Art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 5, comma 1, lettera d), numero 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti» |
Art. 5 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire"
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380) |
8 |
Art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l’art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 |
Art. 10 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 22 "Segnalazione certificata di inizio attività e
denuncia di inizio attività" e dell'articolo 23 "Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in
alternativa al permesso di costruire" del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.) |
9 |
Art. 20, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021; |
Art. 25 (Compatibilità paesaggistica delle
costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e
regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di
autorizzazione paesaggistica.) |
12 |
Art. 1, comma 1, lettera h), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia); |
Art. 3 (Recepimento con modifiche
dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis
"Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380) |
N |
Impugnativa sentenza 90/2023 alla L.R. 23/2021 e L.R. 2/2022 (articoli/commi dichiarati illegittimi) |
L.R. 6/2010 (a seguito della impugnativa) |
10 |
Art. 37, comma 1, lettere a) e d), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
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Art. 2 (Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti.) 1. … 4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.
Art. 11 (Ambito di applicazione) ….. 2. …. f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; |
11
13 |
Art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;
Art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022; |
Art. 6 (Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti.) ….. 2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza.
|
Conclusioni
Quindi i punti del dispositivo da 1 a 9 ed il punto 12 intervengono sulla L.R. 16/2016, mentre i punti 10, 11 e 13 intervengono sulla L.R. 6/2010.
In particolare:
-) i punti da 1 a 5 ed il punto 12 intervengono sugli interventi in edilizia libera e su quelli soggetti a CILA ai sensi dell’art. 3 della L.R. 16/2016;
-) i punti da 6 a 7 intervengono sull’art. 5 comma 1 lett. d) (recupero volumetrico) della L.R. 16/2016;
-) il punto 8 interviene sull’art. 10 comma 10 della L.R. 16/2016;
-) il punto 9 interviene sull’art. 25 comma 3 della L.R. 16/2016;
-) i punti 10, 11 e 13 intervengono sulla L.R. 6/2016 (art. 2 comma 4, art. 11 comma 2 lett. f) e art. 6 comma 2)
Di fatto quindi nessuno stravolgimento per quanto riguarda la L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 2/2022), quantunque in Sicilia già con la L.R. 37/85 alcuni interventi, oggi cassati, erano già di edilizia libera ai sensi dell’art. 6, come ad esempio il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrevano strutture murarie; le cisterne e le opere connesse interrate;
Più incisive appaiono le modifiche apportate al piano casa (L.R. 6/2010).
In particolare la modifica sostanziale sembra essere quella apportata dal punto 11 e 13 (relativa al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 6/2010) del dispositivo della sentenza che di fatto riporta il termine di “presentazione” dell’istanza a 48 mesi (seppur con un riferimento al comma 4 abrogato) e non più al 30/06/2023.
Ne dovrebbe conseguire che dal 10/05/2023 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) non si possono più presentare istanze di piano casa (L.R. 6/2010), ed inoltre le istanze già presentate (prima del 10/05/2023) e non definite o consolidate non potrebbero più essere assentite.
Restiamo in attesa di approfondimenti anche dal Dipartimento Regionale Urbanistica e ci prepariamo alla prossima sentenza per le impugnative già in corso e per quelle che verranno.
Resilienti si, ma fino ad un certo punto.