False attestazioni e accertamento di conformità: le responsabilità del tecnico asseveratore

La sentenza della Cassazione: il reato di cui all'art. 20, comma 13 del Testo Unico Edilizia va applicato anche in caso di permesso di costruire in sanatoria

di Redazione tecnica - 16/05/2023

Le false attestazioni rese dal tecnico asseveratore nell’ambito del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia rispondono, da un punto di vista sanzionatorio, a quanto previsto dall’art. 20, comma 13 dello stesso d.P.R. n. 380/2001, esattamente, come accade nel caso di false attestazioni per il rilascio del permesso di costruire. Questo perché integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista che, nell'espletamento del servizio di pubblica necessità assegnatogli, indichi, in sede di dichiarazione di inizio di attività, le opere da realizzare sulla base di una descrizione dello stato presente dei luoghi, non corrispondente al vero.

Accertamento di conformità e false asseverazioni: la sentenza della Corte di Cassazione

Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19314/2023, con la quale ha avallato la condanna di un architetto che aveva reso false dichiarazioni nella presentazione di un accertamento di conformità per opere eseguite all’interno di un immobile sottoposto a vincolo storico, asserevando sia la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, che la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici e alle norme vigenti in edilizia.

Secondo il Tribunale, gli interventi configuravano una ristrutturazione edilizia per la quale era necessario non una dia ma il permesso di costruire: i lavori erano volti non a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità nel rispetto dei suoi elementi essenziali tipologici, formali e strutturali, ma a modificare la volumetria complessiva degli edifici e a mutare la destinazione d'uso, incidendo su sagome e prospetti, fino a portare a un organismo edilizio in tutto o in parte differente da quello preesistente, il che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, avrebbe imposto non la presentazione di più ci.i.a., ma il rilascio di un unico permesso di costruire.

Continuano gli ermellini evidenziano la legittimità del giudizio di merito, confermando il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di edilizia, il regime di denuncia di inizio attività non è applicabile a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino oggetto di condono edilizio o di sanatoria, atteso che gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale cui ineriscono strutturalmente.

False dichiarazioni tecnico asseveratore: l'art. 20 del Testo Unico Edilizia

In riferimento alla falsità della dichiarazione del professionista, ritenuta ragionevolmente volontaria dato che la sentenza era stata emessa prima del rilascio della dichiarazione, essa configura una violazione ex art 20, comma 13 del d.P.R. n. 380/2001.

Secondo il ricorrente, l'art. 20 del Testo Unico Edilizia, contenente la sanzione penale, si sarebbe riferito alle sole dichiarazioni funzionali al rilascio del permesso di costruire, mentre nel diverso procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 vige la differente regola del silenzio-rifiuto, per cui dalla dichiarazione eventualmente falsa sulla conformità urbanistica non scaturiscono effetti favorevoli al richiedente.

La Cassazione non è stata dello stesso avviso. Innanzitutto, spiegano i giudici di Piazza Cavour, il reato di falsa attestazione è stato introdotto nel testo unico dell'edilizia dall'art. 5, n. 3 del D.L. n. 70/20111, convertito in legge n. 106/2011, prevedendo al comma 13 dell’art. 20 una nuova fattispecie incriminatrice, così delineata:

  • "ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari";
  • a sua volta, il comma 1 del medesimo art. 20 descrive le modalità di presentazione della domanda finalizzata al rilascio del permesso di costruire, disponendo che la stessa sia accompagnata da una «dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico­ sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica».

Ora, prima della novella del 2011, la condotta del tecnico asseveratore che attestava dati non corrispondenti al vero era già ritenuta comunque penalmente rilevante, in quanto per costante giurisprudenza integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista che, nell'espletamento del servizio di pubblica necessità assegnatogli, indichi, in sede di dichiarazione di inizio di attività, le opere da realizzare sulla base di una descrizione dello stato presente dei luoghi non corrispondente al vero.

Permesso di costruire e eaccertamento di conformità: nessuna differenza in caso di false asseverazioni

All'indomani dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 20 comma 13 del d.P.R. n. 380/2001, è stato invece precisato che essa ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione siano non esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell'autore della dichiarazione, ma giudizi.

Considerato che l'accertamento di conformità è a sua volta diretto a conseguire un permesso in sanatoria, che altro non è che un permesso di costruire che differisce da quello ordinario per il fatto di essere postumo rispetto all'esecuzione dei lavori, al procedimento di cui all'art. 36 possa applicarsi, senza che ciò comporti alcuna violazione del divieto di analogia, il medesimo regime sanzionatorio previsto dall'art. 20 del medesimo decreto.

In caso di permesso in sanatoria, in coerenza con la previsione di cui all'art. 36 comma 1, quello che viene richiesto è il requisito della cd. "doppia conformità", ossia la conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione: si tratta di un aspetto che corrobora il giudizio circa la sostanziale sovrapponibilità del procedimento di sanatoria rispetto a quello ordinario finalizzato al conseguimento del permesso.

La relazione tecnica ha efficacia giuridica

La relazione tecnica del professionista incaricato non è un atto neutro, ma costituisce il presupposto valutativo più pregnante, contenendo i dati tecnici essenziali ai fini della verifica della doppia conformità, non potendosi in ogni caso sottacere che l'ultimo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 pone a carico del dirigente del preposto ufficio comunale il dovere di pronunciarsi sulla domanda di sanatoria "con adeguata motivazione", dal che si desume che la relazione tecnica allegata all'istanza è dotata di una efficacia giuridica, tale da comportare il rilievo penale delle attestazioni mendaci eventualmente rese dal professionista incaricato.

Il ricorso è stato quindi respinto: la condotta idel professionista va inquadrata nella norma speciale ex art. 20 comma 13 del Testo Unico Edilizia, non potendo ritenersi escluso dall'ambito di operatività di tale norma l'accertamento di conformità, anch'esso finalizzato al rilascio del permesso di costruire, sia pure in sanatoria e all'esito di un diverso iter formale, restando immutato il disvalore del fatto sanzionato dal legislatore.

 

 

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