Terzo condono edilizio e zone vincolate: no alla sanatoria per nuove costruzioni
Impossibile sanare un immobile realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e sul quale per altro il vincolo è stato apposto prima dell’edificazione stessa
La normativa sul condono edilizio, come sappiamo bene, ha rappresentato una particolarità nel sistema legislativo italiano che si è ripetuta per ben tre volte nell’arco di circa 20 anni, permettendo la sanatoria formale e sostanziale di abusi edilizi a fronte del rispetto di alcune condizioni in termini di conformità edilizia e urbanistica e di tempistiche per la presentazione delle domande.
Terzo condono edilizio e zone vincolate: no alla sanatoria per nuove costruzioni
Ricordiamo pure che, in riferimento alla sanatoria di abusi in zone vincolate, si rilevano prescrizioni più stringenti tra la legge n. 47/1985 (c.d. primo condono) e il D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.
Quest’ultima norma prevede infatti che con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico:
- il condono è applicabile, esclusivamente, agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 dello stesso D.L. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo;
- non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.
Niente sanatoria quindi per le nuove costruzioni, motivo per cui il Consiglio di Stato ha respinto, con la sentenza n. 4813/2023, l'appello contro il rigetto dell’istanza di condono presentata per una bifamiliare costruita su zona sottoposta a vincolo e con divieto di edificazione entro i 300 metri dalla costa. Secondo l’amministrazione l'edificio ricadeva in “zona di salvaguardia ambientale, di rispetto o vincolo particolare”, ricompresa nella fascia di inedificabilità assoluta dei 300 mt. dalla linea di battigia marina, come previsto dalla L.R. Sardegna n. 45/1989, confermata con L.R. n. 23/1993; inoltre le opere risultavano realizzate dopo l’apposizione del vincolo, né risultava acquisita la necessaria autorizzazione paesaggistica.
Compatibilità opera da condonare: termini per la valutazione
Sul punto, Palazzo Spada ha ribadito che la valutazione della compatibilità dell'opera da condonare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico al fine di verificare l'effettiva tutela del bene protetto, va effettuata alla data dell'esame della domanda di sanatoria.
Ciò significa che l'esistenza del vincolo va valutata al momento dell'esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione.
Condono edilizio e silenzio assenso
Né appare evocabile, nel caso di specie, il formarsi del silenzio assenso: ricorda il Consiglio che l’accoglimento della domanda di condono edilizio per silentium può aver luogo solo ove la domanda a tal fine presentata dal privato possieda i presupposti sostanziali per essere accolta, assenti nel caso in esame, considerata la consistenza dell’abuso rispetto ai limitati ambiti di operatività del c.d. terzo condono.
Il ricorso è stato quindi respinto: impossibile sanare un immobile realizzato in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e sul quale per altro il vincolo era stato apposto prima dell’edificazione stessa.
Documenti Allegati
Sentenza