Nuovi standard di sicurezza per gli impianti

Come già indicato in una precedente notizia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 è stato finalmente pubblicato il decreto di riordino relativo a...

18/03/2008
Come già indicato in una precedente notizia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 è stato finalmente pubblicato il decreto di riordino relativo alla sicurezza degli impianti, DM 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici."

Il decreto mette la parola fine ad un tira e molla che va avanti da luglio 2006, data in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha instituito una commissione tecnica il cui compito era quello di predisporre il testo di sostituzione della 46/90, legge che regolamenta le attività di installazione degli impianti. Con il nuovo regolamento, infatti, terminano le proroghe relative all'entrata in vigore del Capo V (norme per la sicurezza degli impianti) del Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001), delle quali l'ultima sino al 31 marzo 2008 contenuta nell'articolo 29-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Ricordiamo che con l'emanazione di tale Regolamento e sulla base della Legge 26 febbraio 2007, n. 17 - art. 3 (Disposizioni in materia di costruzione, opere infrastrutturali e lavori in edilizia), a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento, sono abrogate:
  • Legge 5 marzo 46/90 (ad eccezione degli articoli: 8 - Finanziamento dell'Attività di Normazione tecnica; 14 - Verifiche; 16 - Sanzioni).
  • DPR 6 dicembre 1991, n. 447.
  • Articoli da 107 a 121 (Capo V sugli impianti) del Testo Unico per l'Edilizia (DPR 380/01).
In concreto il nuovo regolamento si applica agli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
In particolare, gli impianti soggetti all'applicazione del provvedimento sono:
  • gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
  • gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  • gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  • gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
  • gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • gli impianti di protezione antincendio.
Vediamo le principali modifiche stabilite dal nuovo regolamento.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei suddetti impianti, con esclusione degli impianti di sollevamento, dovrà essere redatto un progetto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. I progetti dovranno contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l'impianto a base di progetto varia in corso d'opera, il progetto presentato dovrà essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. Il progetto dovrà, inoltre, essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti dall'articolo 11 del decreto.

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto. Nel caso in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Dalla parte del committente, il decreto stabilisce l'obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto.

Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto.

Particolarmente disincentivante è il sistema sanzionatorio previsto dal regolamento che prevede sanzioni amministrative da 100 a 10.000 euro, fino ad arrivare alla sospensione temporanea dell'iscrizione delle imprese dal registro delle imprese abilitate e provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.


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