Finanziamenti PNRR: legittima l'esclusione di progetti non in linea con obiettivi e tempi
In materia di fondi PNRR la P.A. deve assicurare la compiuta realizzazione dei progetti finanziati entro rigidi termini fissati dalla UE, escludendo interventi che non riescono a garantirla
È legittimo un provvedimento di esclusione dalla graduatoria per il finanziamento di interventi a valere su risorse PNRR se non sussistono le condizioni per rispettare la loro realizzazione dei tempi imposti dalla UE.
Progetti con fondi PNRR: no a interventi che non rispettano le tempistiche
Lo conferma il TAR Lazio con la sentenza n. 8383/2023, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un'Amministrazione esclusa dall'elenco di interventi ammessi a finanziamento per la realizzazione di un nuovo edificio per asilo nido e scuola dell’infanzia, ai sensi del DM 22 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione recante “Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi della famiglia”.
Il ministero aveva disposto l'esclusione dalla graduatoria per due motivi:
- la proprietà privata, e non pubblica, dell’area nella quale avrebbe dovuto essere realizzato il nuovo edificio;
- la mancata indicazione dell’intervento in questione nell’ambito della programmazione triennale dell’ente.
Il contesto normativo
La legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha previsto, al comma 59 dell’art. 1, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.
Con successivo DPCM del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto “Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.” Decreto del 31 marzo 2022”, è stato previsto il riparto delle risorse disponibili per ciascuna annualità; infine, con decreto interministeriale del 22 marzo 2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia di cui all’art. 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per il quinquennio 2021-2025.
Il Comune ricorrente ha quindi presentato la sua candidatura per la realizzazione di un nuovo edificio in cui ospitare un asilo nido e una scuola dell’infanzia, precisando come l’area interessata dal progetto fosse di proprietà privata e, dunque, da espropriare, sulla scorta di quanto già previsto dagli strumenti urbanistici locali.
Il progetto non è stato quindi ritenuto ammissibile per la proprietà privata (e non pubblica) del sedime su cui realizzare l’edificio scolastico in questione, oltre che per non essere stato inserito nell’ambito della pianificazione territoriale dell’ente relativa al triennio 2021-23.
TAR: ok a esclusione progetti non in grado di rispettare tempi e obiettivi del PNRR
Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, confermando entrambi i motivi del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.
In riferimento alla proprietà dell'area, costituisce principio generale dell’ordinamento, cui in generale non si sottrae neppure la p.a., quello per cui i diritti di godere e disporre di una cosa appartengono al titolare del diritto di proprietà (art. 832 c.c.), tra i quali rientra anche lo ius aedificandi.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione del bando che prenda in considerazione la possibilità di finanziare interventi da realizzarsi mediante procedure espropriative, legittimato a presentare la candidatura per il finanziamento di un’opera da realizzarsi su un’area di proprietà non può che essere il relativo proprietario, dovendo rientrare tra i poteri dominicali anche quello di richiedere un finanziamento pubblico che riguardi l’edificazione di un edificio sul suo fondo.
Oltretutto, tenendo conto anche dei tempi stringenti imposti dagli obiettivi del PNRR, con l’aggiudicazione definitiva entro il 31 marzo 2023, è legittima l’inclusione di progetti maggiormente in grado di rispettare la tempistica richiamata, senza che vi sia la necessità di attendere i tempi (oltre agli esiti incerti) del procedimento espropriativo, appare rispondente altresì all’interesse pubblico di raggiungere gli obiettivi del PNRR.
Il requisito della programmazione triennale
Altro motivo addotto PER l’esclusione è il mancato inserimento nella programmazione triennale dell’ente locale, relativa agli anni 2021-23, del progetto per cui è stato chiesto il finanziamento, come invece prescritto, a pena di inammissibilità della candidatura, dall’art. 3, co. 4, dell’Avviso pubblico.
Questa prescrizione deriva, dall’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che, tra l’altro, dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici adottano (…) il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”.
Non solo: anche in questo caso è necessario considerare o l’obiettivo fondamentale che la p.a. deve perseguire in materia di fondi PNRR, ossia assicurare la compiuta realizzazione dei progetti finanziati entro rigidi termini fissati dall’Unione Europea, con ciò significando che previsioni come quella oggetto di contestazione, intese a garantire che le opere da realizzare siano state già inserite nelle programmazioni degli enti locali, siano funzionali proprio a garantire una maggiore celerità nella messa a terra dei progetti individuati come destinatari dei finanziamenti in questione.
La clausola dell’Avviso pubblico è chiara e prevede, a pena di inammissibilità della candidatura, che i Comuni debbano aver inserito nella propria programmazione triennale, ovvero annuale, l’opera relativa al progetto candidato. L'opera avrebbe dovuto essere inserita nella programmazione triennale 2021-23, quella di interesse ai fini dell’odierna procedura, e non in quella precedente: trattandosi di requisito previsto a pena di inammissibilità della candidatura, è evidente come esso dovesse essere posseduto all’atto della presentazione della domanda, venendo in rilievo anche aspetti relativi alla par condicio dei candidati che rilevano in tutte le procedure selettive di tipo comparativo tra cui rientra anche quella in esame.
Documenti Allegati
Sentenza