Interventi di manutenzione: no alla CILA in presenza di abusi
Non possono ritenersi lecite le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati
Il regime della CILA non è applicabile a lavori su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere state oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.
Interventi di ristrutturazione e menutenzione: no alla CILA in edifici abusivi
Nessuna possibilità di interventi manutentivi assentibili, qualora un edificio sia abusivo: ogni tipologia di lavoro rappresenta infatti una prosecuzione dell'attività edificatoria illecita. Si tratta di un principio fondamentale, in tema di abusi edilizi, ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18268/2023, con la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la decisione definitiva di una Corte di Appello sull'ordine di demolizione di un manufatto abusivo.
Gli ermellini non hanno ritenuto valide le motivazioni addotte dal ricorrente, che aveva portato come prova delle immutate condizioni dell'iedificio un'aerofotogrammetria che, come spiega la Cassazione, attiene a una visione dall'alto, senza considerare invece che gli abusi contestati erano stati realizzati all'interno dell'edificio: "appare un mero artifizio retorico l'insistere sul dato per cui le nuove prove atterrebbero alla creazione di volumi esterni, posto che qualsiasi opera abusiva (tranne quelle interrate) si connota per la sua portata "esterna", trascurandosi, tuttavia, l'argomento dirimente indicato dalla Corte, e costituito, lo si ripete, dalla valorizzazione della realizzazione, nel tempo, di opere, quantomeno esaminate anche e necessariamente nella loro portata progressiva ed interna.”
Ogni attività su un edificio privo di titolo abilitativo è prosecuzione dell'illecito abusivo
Va quindi evidenziato il principio secondo cui la realizzazione di interventi "minori", quali opere di rifinitura o attività inerenti a strutture abusive, perdono la loro consistenza anche solo meramente manutentiva, e perciò all'apparenza lecita, per integrare, piuttosto, condotte più correttamente definibili di prosecuzione dell'opera abusiva.
Questo perché non possono ritenersi lecite, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati.
Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce infatti una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.
Di conseguenza, nemmeno una CILA è assentibile in una situazione simile, rappresentando qualsiasi lavoro di manutenzione effettuato su una struttura abusiva una prosecuzione dell'attività illecita.
Documenti Allegati
Sentenza