Come cambieranno il MePA e il SDAPA dal 1° luglio 2023?
Con la piena operatività del nuovo Codice dei contratti cambieranno processi di acquisto elettronici utilizzati dalla pubblica amministrazione. Vediamo come
Come è ormai noto a tutti, le disposizioni del Codice Appalti 2023 (d.lgs.36/23), tranne alcune eccezioni, entreranno in vigore al 1° luglio 2023. I bandi e gli avvisi pubblicati da quella data dovranno quindi rispettare le nuove norme. Questo impatterà anche sui processi di acquisto elettronici utilizzati dalla pubblica amministrazione.
Vediamo di seguito cosa succederà nell’immediato futuro.
Il mercato elettronico è uno strumento obbligatorio
Quando si parla di MEPA si deve tener presente che l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, prevede per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici, oppure al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.
Gli operatori che svolgono servizi e forniture, dunque, se vogliono ottenere commesse pubbliche entro le soglie di rilevanza comunitaria, devono necessariamente iscriversi ad una delle piattaforme sopra indicate ed ivi offrire le proprie prestazioni.
Il MEPA fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale, alla quale è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione.
Il MEPA e nuovo Codice Appalti 2023
Le procedure che si svolgono all’interno del mercato elettronico devono rispettare la disciplina generale dettata in materia di appalti.
Dal 1° luglio 2023, quindi, anche all’interno del MEPA, si avranno cambiamenti importanti a fronte dell’avvio dell’efficacia delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 36/2023.
Proprio in vista di questa novità normativa, Consip ha individuato le seguenti tempistiche di adeguamento:
- a partire dal 5 giugno verrà introdotta un’apposita funzionalità del sistema che consentirà agli operatori economici già abilitati di modificare le dichiarazioni già rese, integrandole con i nuovi obblighi previsti dal d.lgs. 36/2023. Da tale data, inoltre, se un operatore economico vorrà abilitarsi ex novo al MEPA potrà utilizzare unicamente tale procedura;
- già il 5 giugno verranno pubblicati i nuovi bandi (efficaci dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023) per consentire agli Operatori Economici di continuare a operare sul MePA in continuità;
- a partire dal 1° luglio p.v. diventeranno efficaci i nuovi bandi; pertanto, solo gli operatori economici che avranno modificato le proprie dichiarazioni potranno continuare a vendere sul mercato elettronico, mentre chi non lo avrà fatto non potrà operare più sul MEPA in continuità.
È previsto dunque un periodo transitorio, compreso dal 5 giugno al 30 giugno 2023, nel corso del quale gli operatori economici dovranno necessariamente attivarsi per modificare le dichiarazioni già rese al fine di poter continuare a vendere sul MEPA. Gli operatori, già abilitati, che non hanno approfittato di tale opportunità, potranno comunque farlo dopo il 1 Luglio, questo però comporterà che non potranno vendere o partecipare alle RDO fino a quando non avranno provveduto a modificare le dichiarazioni.
Peraltro, sarà necessario aggiornare le dichiarazioni commerciali per ogni categoria a cui l’operatore economico è abilitato:
- il “fatturato globale” dell’impresa;
- il “fatturato dei contratti analoghi” relativo alla specifica categoria.
Ad oggi non è ben chiaro come sarà articolata questa nuova procedura, ma evidentemente comporterà la necessità di dichiarare i requisiti generali di partecipazione alle gare secondo quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023.
Si ricorda, in particolare, che il nuovo Codice appalti 2023, prevede, tra l’altro:
- la rilevanza della nuova figura dell’ “amministratore di fatto”, ovvero di un soggetto che seppure non incaricato formalmente, svolge una significativa e continua attività gestoria;
- la rilevanza del socio unico e non più dei soci di maggioranza;
- la rilevanza degli amministratori del socio unico persona giuridica;
- l’irrilevanza dei soggetti precedentemente cessati dalla carica;
- alcune fattispecie tipiche e predeterminate di illecito professionale.
Necessariamente, quindi, per non incorrere nella sospensione della propria abilitazione, gli operatori dovranno aggiornare le loro domande tassativamente entro 30 giugno 2023!
Il sistema dinamico di acquisizione
Il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA gestito da Consip (in sigla SDAPA), al contrario del mercato elettronico, non è uno strumento obbligatorio, ma è utilizzabile in via facoltativa dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisiti di uso corrente, come attualmente previsto all’art. 55 del d.lgs. 50/2016.
Nel nuovo Codice 2023, i sistemi dinamici di acquisizione saranno disciplinati, a partire dal 1° gennaio 2024, dall’ art. 32, che conferma la possibilità di applicare anche in questo ambito gli accordi quadro, come già disposto dall’art. 1, comma 586, della legge n. 160 del 2019.
Anche le dichiarazioni del sistema dinamico si dovranno, ovviamente, adeguare al nuovo Codice Appalti già dal 1° luglio 2023.
Consip, però, per lo SDAPA non ha stabilito un meccanismo di adeguamento in continuità, bensì ha previsto che:
- gli Operatori economici potranno abilitarsi fino al 27 giugno;
- le Pubbliche Amministrazioni potranno predisporre Appalti specifici fino al 30 giugno e il 3 luglio 2023 verranno pubblicati i nuovi bandi;
- ci sarà uno stop delle negoziazioni dal 3 luglio 2023, per almeno 30 giorni.
Gli operatori economici devono quindi tener conto anche di queste scadenze e programmare le loro attività in considerazione delle stesse.
Serve una formazione adeguata
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