Classifica SOA e incremento del quinto: si applica solo all’esecuzione lavori?

L’incremento è riconosciuto indistintamente a tutte le lavorazioni menzionate al comma 1 dell'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 07/06/2023

Il beneficio premiale dell'incremento del quinto per la propria classifica SOA vale anche per la progettazione e non soltanto per l’esecuzione lavori.

Incremento del quinto e classifica SOA: vale anche per la progettazione

La conferma arriva dalla sentenza n. 775/2023 del TAR Veneto, con la quale il giudice amministrativo ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di una procedura apertia per l’affidamento di un servizio in concessione mediante project financing, ai sensi dell'art 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Secondo la ricorrente, l’OE aggiudicatario andava escluso per carenza di requisiti. Il disciplinare di gara prevedeva la qualificazione in due categorie, richiedendo oltre che la classifica SOA per i lavori, anche i requisiti per la progettazione, da soddisfare anche con la qualificazione eventualmente inclusa nella SOA.

L’aggiudicataria ha quindi utilizzato la qualificazione per progettazione attestata dalla propria SOA, che le consentiva lo svolgimento di attività di progettazione fino alla classifica III-bis, concernente la progettazione di lavori fino a un milione e mezzo di euro.

Considerato che l’appalto complessivo era pari a poco meno di 2 milioni di euro, per poter essere ammessa, l’aggiudicataria doveva necessariamente far valere l’incremento del quinto dell’importo di classifica previsto dall’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 anche alla progettazione, e non solo all’esecuzione di lavori.

Secondo la ricorrente, la norma non avrebbe consentito di estendere il beneficio dell’incremento alla progettazione, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria dalla gara. Per altro sarebbero stati violati l’art. 3, comma 1, lett. oo-ter), del D.lgs. n. 50/2016 e l’art. 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248: la disciplina di gara aveva illegittimamente previsto la possibilità di scorporo di una parte dei lavori, al di fuori dei casi in cui tale possibilità è consentita dal legislatore, ovvero:

  • lavori non appartenenti alla categoria prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro;
  • lavori di importo superiore a 150mila euro;
  • lavori appartenenti alle categorie c.d. superspecialistiche di cui all’art. 89, comma 11.

In questo caso non ricorreva nessuna di queste ipotesi e se la SA non avesse operato lo scorporo, la somma degli importi delle categorie sarebbe rientrata in classifica IV, motivo per cui l’aggiudicatario non avrebbe potuto partecipare alla gara, perché carente della qualificazione richiesta in gara ai fini della progettazione.

Incremento del quinto: le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici

Ricorda il TAR che l’art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, al comma 1 menziona espressamente le diverse tipologie di prestazioni, affermando che le imprese sono qualificate:

  • per categorie di opere generali
  • per categorie di opere specializzate
  • per prestazioni di sola costruzione
  • per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al successivo comma 4.

L’art. 61, comma 2, anche con riguardo alla progettazione, prevede che “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.

Spiega il giudice amministrativo che un'eventuale previsione limitativa dell'utilizzo dell'incremento a una sola delle prestazioni menzionate al comma 1, ovvero a quella della costruzione, avrebbe comportato la necessità per il legislatore di utilizzare espressioni chiare ed univoche, quando invece l’art. 61, comma 2, ammette espressamente la possibilità di avvalersi dell’incremento per “partecipare alle gare” e per “eseguire i lavori”, riconoscendo il beneficio indistintamente a tutte le lavorazioni menzionate al comma 1, e quindi anche a quelle aventi ad oggetto la progettazione.

Una diversa interpretazione non è condivisibile, perché finisce per ricavare in modo implicito, senza una previsione espressa, una regola che contrasta con il principio del favor partecipationis che ha una specifica valenza sul piano ermeneutico in materia di procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici.

 

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