Decreto Pubblica Amministrazione: tutte le novità per gli Enti Locali

Pubblicata la nota informativa ANCI con le modifiche previste al D.L. n. 44/2023, tra cui i controlli sul PNNR/PNC, l'accesso al Fondo Opere Indifferibili e interventi di edilizia scolastica

di Redazione tecnica - 11/06/2023

Dopo l’approvazione alla Camera del testo del DDL di conversione del D.L. n. 44/2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” (c.d. “Decreto Pubblica Amministrazione”), ANCI ha pubblicato una nota sintetica sui contenuti del provvedimento di interesse per i Comuni e le Città metropolitane, evidenziando le modifiche apportate nelle commissioni in sede referente.

Decreto Pubblica Amministrazione: la nota ANCI sul ddl di conversione

Tra le modifiche apportate in sede di conversione in legge, risultano di particolare rilievo quelle relative a:

  • Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12- quinquies, lett. a)
  • Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b)
  • Formazione del personale nel PIAO (Articolo 1, comma 14-sexies)
  • Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies)
  • Monitoraggio riforme per la PA (Art. 2)
  • Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis)
  • Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2)
  • Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3)
  • Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5)
  •  Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis)
  • Quote di riserva in concorsi per l’accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (Articolo 3, comma 5-ter)
  • Esclusione dalla quota di riserva del personale degli uffici della ricostruzione (Articolo 3-bis)
  • Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter)
  • Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis)
  • Interventi di edilizia scolastica (Articolo 18, comma 4-ter)

Vediamole nel dettaglio.

 

Proroga dello scudo erariale

La norma, approvata dalle commissioni in sede referente, proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, limitando in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC 

La norma, approvata dalle commissioni in sede referente, prevede l’esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal PNC.

 

Formazione del personale nel PIAO 

Di nuova approvazione la norma che dispone l’inserimento da parte delle PA nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di obiettivi, risorse e metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione.

Riserva di posti in favore di disabili 

Prevista per le PA la possibilità di riservare quote occupazionali in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. n. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette e sono così distribuite: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

 

Monitoraggio riforme per la PA

Con l’art. 2 viene istituito, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Osservatorio nazionale del Lavoro pubblico, che dovrà promuovere lo sviluppo strategico del PIAO e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. L’Osservatorio assorbe le funzioni dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile e della Commissione nazionale della performance.

 

La norma esclude i titolari di cariche e elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall’obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese.

 

Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni

Rimangono nella disponibilità dei beneficiari le risorse 2022 non utilizzate del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. A stabilirlo è il comma 2 dell’articolo 3 del DDL. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo per l’annualità 2022 saranno redistribuite nelle annualità dal 2023 al 2026 con il decreto previsto dal comma 828 della Legge di bilancio 2023, quindi come contributo al trattamento economico del segretario comunali nei piccoli Comuni.

 

Trattamento economico accessorio

Viene modificato il comma 1 dell’ articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021. La norma prevede che i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa ivi specificato.

Secondo quanto previsto con la modifica la spesa di personale non rileva ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 23 del d.Lgs. n. 75/2017 in tema di trattamento economico accessorio.

 

Stabilizzazioni di personale  

Il comma 5 dell’art. 3 introduce la facoltà per gli Enti territoriali di procedere, fino al 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione.

Il personale stabilizzabile deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e di conseguenza deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l’Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015). Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.

 

 

Personale a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione

Con l’articolo 3, comma 5-ter, viene stabilito che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possano prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50% in favore del personale che abbia maturato con pieno merito almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti nell’ambito dei territori delle suddette regioni in relazione ad eventi sismici del 2009 e del 2016-2017.

 

Esclusione dalla quota di riserva del personale degli uffici della ricostruzione

Viene escluso dal computo della quota di riserva, concernente l’assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il personale stabilizzato dalle regioni e dagli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni, ricompresi nei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

 

Misure per l’assunzione di giovani nella P.A.

Con l’art.3-ter viene riconosciuta a determinate P.A. la possibilità di assumere, nel limite del 10% delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato.

 

 

Fondo Opere Indifferibili: altri interventi ammessi

L’articolo 18, comma 4-bis, apporta modificazioni al comma 375 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023, per estendere l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF.

In particolare si prevede che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

Inoltre, fermo restando l’ordine di priorità, limitatamente al secondo semestre, possono accedere al FOI:

  • gli interventi beneficiari della preassegnazione per l’anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell’anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

Questi interventi possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso; la succitata procedura inoltre è estesa anche agli interventi relativi alla misura M1C3- Investimento 2.1 (Attrattività dei borghi), limitatamente alla quota lavori.

 

Interventi di edilizia scolastica: nuove disposizioni per gli enti locali

Infine, con l’art. 18, comma 4-ter, si consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovuto agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.

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