Decreto Siccità: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
Pubblicata la legge n. 68/2023, di conversione del D.L. n. 39/2023, recante Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023, n. 136, la legge del 13 giugno 2023, n. 68, di conversione del D.L. n. 39/2023, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (c.d. Decreto Siccità).
Decreto Siccità, la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale
Vengono così confermate le disposizioni previste dal Decreto-Legge del 14 aprile 2023, a cui sono state apportate diverse modifiche e integrazioni.
Il testo definitivo è così articolato:
- Articolo 1 - Cabina di regia per la crisi idrica
- Articolo 2 - Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
- Articolo 3 - Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica della scheda
- Articolo 4 - Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
- Articolo 4-bis - Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico
- Articolo 5 - Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica
- Articolo 6 - Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo
- Articolo 7 - Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
- Articolo 7-bis - Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica
- Articolo 8 - Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi
- Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
- Articolo 9-bis - Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria
- Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
- Articolo 11 - Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica
- Articolo 12 - Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe
- Articolo 13 - Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
- Articolo 13-bis - Clausola di salvaguardia
- Articolo 14 - Entrata in vigore
Vediamo nel dettaglio i principali contenuti del provvedimento, come riportati nel dossier della Camera.
Cabina di regia per la crisi idrica
L’articolo 1, modificato dal Senato, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica al fine di promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità.
Alla Cabina di regia è attribuito l’esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell’attivazione dei poteri sostitutivi, e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie
La Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti.
Superamento del dissenso e poteri sostitutivi
L’articolo 2 disciplina l’esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.
Qualora si decida, entro l’esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un Commissario ad acta, gli oneri conseguenti gravano sul soggetto attuatore inadempiente.
Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
L’articolo 3, modificato dal Senato, prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.
Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
L’articolo 4, modificato dal Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi, prevedendo l’applicazione delle semplificazioni previste dall’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Nei casi in cui, in merito ai predetti interventi, sia previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che lo stesso debba essere reso entro sessanta giorni.
Vengono inoltre dimezzati i termini per l’approvazione dei progetti di gestione di cui all’articolo 114 del d.lgs. n. 152/2006 e per la verifica dei piani di utilizzo dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017.
Al comma 2, viene previsto un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, per interventi di modifica delle dighe esistenti.
Criteri semplificati per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottantI
Di particolare rilievo Il comma 4-bis dell’articolo 4, introdotto dal Senato, sui criteri semplificati per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti, che prevede la presentazione di un’istanza di procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Continuità della produzione di energia elettrica
L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico
Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica
L’articolo 5 disciplina ai commi 1-3 gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis che consente ai soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche di svolgere attività periodica di pulizia del materiale flottante.
Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo: interventi di edilizia libera
L’articolo 6, comma 1, include nell’attività edilizia libera ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino.
Il comma 1- bis, inserito dal Senato, prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell’attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.
Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo
L’articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell’Allegato A. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica
L’articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede alcune disposizioni urgenti sul deflusso ecologico qualora ricorrano delle circostanze eccezionali di scarsità idrica.
Interventi di manutenzione degli invasi
L’articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.
Fanghi da depurazione: disposizioni urgenti
L’articolo 9 modifica l’art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) nella parte in cui so disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti, precisando che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria
L’articolo 9-bis, inserito dal Senato, ammette l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni contenute nello stesso articolo.
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
L'articolo 10, modificato dal Senato, novella la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione, con modifiche alla Legge Salva Mare e al Codice dell’Ambiente, prevedendo, in particolare che:
- tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo;
- sono previste specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.
Istituzione di Osservatori distrettuali permanenti
L’articolo 11, mediante l’introduzione dell’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira a:
- efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale
- assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico.
Rafforzamento sanzioni per utilizzo illecito acque pubbliche
L’articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.
In particolare, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche.
Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica
L’articolo 13 prevede la redazione diun piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Esso deve assicurare un'adeguata informazione sulla situazione di crisi idrica che interessa il territorio nazionale in maniera persistente e sulle ripercussioni che si possono determinare sul tessuto economico e sociale. Il piano deve anche garantire, a cittadini ed operatori del settore, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della risorsa idrica.
Documenti Allegati
Legge