COLLABORAZIONI ESTERNE: NECESSARIA PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA
Limitare le collaborazioni esterne della pubblica amministrazione alle attività altamente qualificate. Questo è quanto emerge dalla Circolare n. 2 dello scor...
Limitare le collaborazioni esterne della pubblica
amministrazione alle attività altamente qualificate.
Questo è quanto emerge dalla Circolare n. 2 dello scorso 11 marzo
2008 che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a tutte
le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che interessa quindi
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Con la Circolare n. 2 il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008. In particolare le pubbliche amministrazioni potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, ad eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso; la mancata pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.
In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.
Con la Circolare n. 2 il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008. In particolare le pubbliche amministrazioni potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, ad eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso; la mancata pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.
In tutti gli altri casi si dovrà ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.
A cura di Ilenia
Cicirello
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