Bonus fiscali e asseverazioni tecniche: i professionisti devono controllare se le fatture sono pagate?
Un’interpretazione letterale dell’art. 119 impone un controllo sulla “congruità delle spese sostenute”, ma le contraddizioni sono molte; lo stesso modello di asseverazione sembra chiedere una cosa diversa
Sono un professionista e mi trovo a dover effettuare alcune asseverazioni a SAL per lavori agevolati con Super-sismabonus. Mi è sorto un dubbio sul quale non trovo chiarimenti di prassi, né articoli sulla stampa specializzata. Vorrei sapere se, all’atto dell’emissione del SAL, tramite l’apposito modulo di asseverazione previsto dal DM 58/2017 (allegato 1), deve risultare che i lavori siano stati pagati o se è sufficiente l’emissione delle fatture. O ancora, se tale tipo di accertamento non mi compete. In altre parole, vorrei capire se la mia attività di tecnico asseveratore debba limitarsi a “fotografare” lo stato del cantiere oppure debba estendersi ad un controllo di tipo contabile.
L’esperto risponde
Sulla natura fiscale del Superbonus, disciplinato dall'art. 119 del DL 34/2020 e consistente in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per realizzare specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico, l’Agenzia delle Entrate ha espresso orientamenti chiari a più riprese.
Il quesito posto dal gentile lettore pone però l’attenzione sulla nozione di “spese sostenute”, non ai fini della maturazione della detrazione, ma ai fini del rilascio dell’asseverazione tecnica.
Il quesito sembrerebbe trovare risposta nell’art. 119 co. 12, lett. b) del DL 34/2020, che dispone che “ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 […] per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”. È la stessa norma, poi, a precisare che “i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Trattandosi dunque, nel caso in oggetto, di un intervento ricadente sotto l’ombrello del Superbonus (come indicato nel quesito), applicando alla lettera il testo del citato co. 12, il riferimento alle “spese sostenute” sembra doversi intendere relativo ai costi effettivamente sopportati, e dunque alle spese pagate.
Ciò significa che il professionista, per rispettare il testo del decreto, quando sottoscrive l’asseverazione di cui al modello 1 per attestare un determinato stato di avanzamento, dovrebbe verificare appunto che i lavori, nel momento in cui rilascia l’asseverazione, non solo siano realmente stati realizzati in conformità ai progetti, ma anche che siano state emesse le relative fatture e che queste siano state saldate.
Una complicazione di non poco conto, non solo sul piano operativo, ma anche se si considerano una serie di aspetti contradditori.
Il modello di asseverazione non fa riferimento alle “spese sostenute”
Se si legge con attenzione il modello 1 di cui al DM 58/2017 (nella versione aggiornata dal DM 329/2020) si nota che il riferimento in esso contenuto non è alle “spese sostenute” bensì viene chiesto al professionista di asseverare il raggiungimento di un SAL e di indicare le “somme già riconosciute” all’impresa e le “somme riconosciute con il presente SAL”. Sembrerebbe dunque che proprio a seguito dell’emissione del SAL le somme vengano riconosciute, non prima. Quindi, in base a questa lettura, il riferimento sarebbe non alle “spese sostenute”, bensì a quelle da sostenere.
Ciò è perfettamente in linea con la nozione di Stato di Avanzamento lavori (SAL), che può essere ricavata dal DM 49/2018 che lo definisce al suo art. 14, co. 1, lett. d) come il “documento, ricavato dal registro di contabilità […] ai fini del pagamento di una rata di acconto”, precisando altresì che “a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”. La norma, tra l’altro, prosegue stabilendo che “il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento”, elemento che avvalora la tesi che vede nella certificazione del professionista il momento in cui le somme sono riconosciute all’impresa, e dunque ancora da saldare. Del resto, come potrebbe fare il committente a pagare prima dell’emissione nel SAL, senza un documento tecnico che attesti la regolarità della somma sulla base dei lavori eseguiti?
Il controllo sulle spese sostenute è sempre escluso per bonus ordinari
Il riferimento alla “congruità delle spese sostenute” contenuto nel citato co. 12 dell’art. 119 sembra essere una specificità del Superbonus. Non è rintracciabile nell’ordinamento, infatti, alcuna norma di simile portata in relazione ad altri bonus edilizi, c.d. “ordinari”. In altre parole, i decreti che regolano i bonus ordinari non fanno riferimento a certificazioni che attestino un tale dettaglio relativo alle spese “sostenute”, lasciando pensare che per questi ultimi non sia necessario controllare l’effettivo avvenuto pagamento delle stesse, mentre la necessità sorgerebbe solo nel caso in cui i lavori rientrino nel Superbonus. Applicando alla lettera il DM 58/2017 (come aggiornato dal DM 329/2020) e ammettendo dunque che il controllo del professionista debba estendersi anche al saldo delle fatture, si creerebbe una disparità di trattamento tra bonus non facilmente giustificabile.
Il tutto si complica con lo sconto in fattura
Attenendosi al tenore lettale del co. 12 (comportamento che esclude di incorrere in errori data l’assenza di istruzioni operative), la verifica delle “spese sostenute” è di facile applicazione nel caso in cui il committente abbia optato per la detrazione diretta. In questo caso, infatti, a fronte di un certo importo relativo ai lavori, il professionista dovrebbe verificare che siano state emesse le fatture e farsi rilasciare copia dei bonifici effettuati.
Tutt’altra situazione, e ben più complessa, si genera invece nel caso in cui per fruire del bonus si scelga piuttosto la strada dello sconto in fattura. In tal caso, infatti, non è chiaro che cosa debba intendersi per “spese sostenute”, considerato che il bonus può agevolare la totalità di queste, con il risultato che un vero e proprio pagamento viene del tutto a mancare.
Anche nel caso dell’ecobonus l’art. 119 comma 12 richiede che le spese siano “sostenute”
Quanto sopra illustrato vale nel caso del Super-sismabonus, che è l’oggetto del quesito. La disposizione dell’art. 119, tuttavia, vale anche nel caso dell’Ecobonus, in quanto alla lett. a) del co. 13 è previsto espressamente che “per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano […] la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
In altre parole, anche nel caso di interventi di efficientamento energetico, nonostante all’atto della presentazione della pratica all’ENEA siano richieste solo le fatture, il testo del decreto è chiaro nel prevedere che il professionista debba spiegare la propria attività di asseveratore anche in relazione alle “spese sostenute”.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it