Revoca ordine di demolizione: i doveri del giudice dell’esecuzione
Corte di Cassazione: per revocare l'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio e di tutti i presupposti che hanno portato alla sua formazione
Per revocare l’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio e di tutti i presupposti che hanno portato alla sua formazione.
Condono edilizio e ordine di demolizione: quando si può revocare?
A ribadirlo ancora una volta è la Corte di Cassazione, III sez. penale, con la sentenza n. 23531/2023, con la quale ha annullato la revoca di un ordine di demolizione, specificando che il giudice dell’esecuzione aveva omesso “qualsivoglia verifica sia in merito alle ragioni della sentenza amministrativa di annullamento sia in merito alla sussistenza dei presupposti del condono”.
La questione riguarda la sanatoria di una mansarda di circa 200 mq, realizzata in assenza di titoli abilitativi e con violazione dei sigilli. Il Comune aveva approvato l’istanza di condono sulla base delle sole autodichiarazioni e autocertificazioni presentate dalla proprietaria; dopo avere eseguito alcune verifiche, la stessa amministrazione aveva constatato l'insussistenza dei presupposti della sanatoria e aveva revocato il condono.
Da qui il ricorso al TAR, che aveva annullato la revoca del condono, a cui era seguita anche l'annullamento, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di demolizione impartito dalla Procura. Ecco perché la questione è giunta all’ultimo grado di giudizio: secondo il PM era stato applicato pedissequamente il giudicato amministrativo senza che il giudice dell’esecuzione avesse effettuato i doverosi controlli sui presupposti del condono, in particolare sull'ultimazione dell'opera entro il 31 marzo 2003, sul limite di cubatura nel 30% della volumetria legittima preesistente, sul vincolo di inedificabilità assoluta.
Non solo: la proprietaria aveva anche omesso di comunicare l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sorto prima della costruzione abusiva. In proposito l'art. 32 della legge. n. 47/1985 che non consente il condono di opere realizzate in violazione del d.m. 1444/1968, in relazione alle distanze da osservarsi dal nastro stradale.
Revoca ordine di demolizione: le verifiche del giudice dell'esecuzione
Gli ermellini hanno accolto il ricorso, specificando appunto che per revocare l'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, con riguardo a:
- disciplina applicabile;
- legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria;
- tempestività della domanda;
- rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera;
- tipo di vincolo esistente;
- sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili.
In questo caso, il Giudice dell'esecuzione non ha eseguito alcuna verifica sia in merito alle ragioni della sentenza amministrativa di annullamento della revoca del condono, sia in merito alla sussistenza dei presupposti del condono.
Di conseguenza l'ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione è stata annullata, con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti della sanatoria.
Documenti Allegati
Sentenza