Codice Appalti 2023 e parità di genere: via libera alla certificazione
Sulla certificazione della parità di genere prevista dal Decreto Legge n. 57/2023 il Parlamento anticipa i tempi con la Legge n. 87/2023
Via libera definitivo alla certificazione della parità di genere (e non autocertificazione come previsto nella prima versione del Codice dei contratti) per ottenere il maggiore punteggio previsto nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.
Abrogazione con conferma in altra legge di conversione
Ricordiamo che mentre il comparto intero attendeva l'1 luglio 2023 e la piena operatività del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti 2023), il Governo pubblicava il Decreto Legge n. 57/2023 con la prima modifica normativa al Codice dei contratti pubblici.
Con una tecnica legislativa che in molti ricorderanno nel superbonus 110% (anticipare una misura abrogandola da un Decreto Legge e confermandola in una legge di conversione più recente di una altro Decreto Legge), il Parlamento ha deciso di anticipare i tempi e non attendere la conversione in legge del D.L. n. 57/2023. Con la pubblicazione della Legge 3 luglio 2023, n. 87 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Gazzetta Ufficiale 05/07/2023, n. 155), all'art. 2 è stata prevista l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57.
All'interno del testo coordinato del Decreto Legge n. 51/2023, all'art. 2 è stato inserito il comma 2-bis che riproduce fedelmente quanto era stato previsto dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legge 29 maggio 2023, n. 57.
Cosa cambia
In buona sostanza non cambia nulla e la nuova versione dell'art. 108, comma 7 del Decreto Legislativo n. 36/2023 resta sempre quella prevista dal primo correttivo (adesso definitiva):
I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo,
il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di
valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una
forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono
essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini
della tutela della libera concorrenza e della promozione del
pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli
affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel
bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti a
favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella
valutazione dell’offerta e a promuovere, per le prestazioni
dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente
gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa
nell’ambito territoriale di riferimento. Le disposizioni di cui al
terzo periodo si applicano compatibilmente con il diritto
dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al fine di
promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono
nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior
punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo
di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. La
stazione appaltante verifica l’attendibilità
dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato
mezzo. Al fine di promuovere la parità di genere, le
stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e
negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per
l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di
genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di
genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
Per la dimostrazione dei requisiti di parità di genere è, dunque, confermata la certificazione (e non l'autocertificazione) di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di cui si riporta il testo vigente:
Art. 46-bis - Certificazione della parità di genere
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
- i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
- le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
- le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.