Emergenza climatica e tutela dei lavoratori: in vigore il nuovo Decreto Legge
Pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
L’emergenza climatica e le purtroppo sempre meno eccezionali ondate di calore hanno reso necessaria l’emanazione di un nuovo decreto legge, il Decreto-Legge n. 98/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175 e che è già in vigore.
Emergenza clima e tutela lavoratori: il Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale
Solo 5 articoli, ma che dispongono tutele dal punto di vista economico per i lavoratori per i quali è prevista la sospensione dell’attività lavorativa per le eccezionali situazioni climatiche come le ondate di calore dei giorni scorsi.
Nel dettaglio, il Decreto è così articolato:
- Art. 1. - Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
- Art. 2. - Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza Climatica
- Art. 3. - Linee guida in materia in salute e sicurezza
- Art. 4. - Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
- Art. 5. - Entrata in vigore
Le tutele per i lavoratori in cantiere
Come riportato all’art. 1, per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.Lgs. n. 148/2015 sull’integrazione salariale ordinaria, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese. Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015.
Operai agricoli: il trattamento salariale
Anche nel caso di lavoratori agricoli a tempo indeterminato, qualora eccezionali eventi climatici rendano necessaria la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2023, si riconosce il trattamento di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972 previsto nei casi di intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento non sono conteggiati nei novanta giorni massimi e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.
Il trattamento è erogato direttamente dall’INPS e per la misura sono stati stanziati 1,4 milione di euro.
Le linee guida per la sicurezza sul lavoro in caso di eventi eccezionali
All’art. 3 è previsto che il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute favoriscano, attraverso decreti interministeriali, la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al d.Lgs n. 81/2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
Infine, il contributo di solidarietà previsto dalla Legge di Bilancio 2023, (art. 1, commi da 115 a 119) può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato dalla legge di bilancio stessa e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni, successivamente abrogate, previste dall’art. 5, del D.L. n. 34/2023, covertito con legge n. 56/2023.
Documenti Allegati
Decreto-Legge