Superbonus e crediti incagliati: la paura frena i lavori in condominio
L'impossibilità di utilizzare le opzioni previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio determina la rinuncia all'esecuzione delle opere. Eccone una prova
Dalla sua nascita, il Superbonus ha trovato una strada irta di ostacoli e fatta di continue modifiche normative, che hanno riguardato come ben sappiamo non solo requisiti soggettivi, interventi ammessi e aliquote di detrazione, ma soprattutto l'utilizzo delle opzioni previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero cessione del credito e sconto in fattura.
Difficoltà e limitazioni culminate con il D.L. n. 11/2023 (non a caso ribattezzato "Decreto Blocca Cessioni"), mentre nel frattempo famiglie, condomini, tecnici e imprese hanno portato avanti lavori e spese, contando sulla possibilità di utilizzare le piattaforme messe a disposizione dai soggetti autorizzati. Anche qui i cordoni si sono fatti sempre più stretti, fino a una chiusura pressocché totale dei canali, a cui soltanto adesso si sta cercando, sempre in maniera "timida" e graduale, di porre rimedio.
Una situazione complicata: si parla infatti di oltre 30 miliardi di crediti incagliati, chiusi nei cassetti fiscali di imprese e privati e che non trovano sfogo, nonostante le numerose promesse di risoluzione del problema da parte del Governo.
Superbonus in condominio: stop ai lavori per paura dei crediti incagliati
Non stupisce quindi che in questo quadro ci sia chi decide di tirarsi indietro e non fare nulla: lo dimostra la sentenza n. 1228/2023 del Tribunale Civile di Ragusa, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento al contenzioso di un condòmino con il condominio stesso, che aveva deliberato dei lavori Superbonus avvalendosi delle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Il caso era nato con l’impugnazione della delibera assembleare con cui si era deciso di appaltare i lavori; secondo il ricorrente, nell’immobile erano presenti delle difformità edilizie che rendevano dubbia la sussistenza dei requisiti per l’esecuzione delle opere.
Nel corso del giudizio, però, l’amministratore ha depositato un nuovo verbale di assemblea, nel quale si comunicava l’impossibilità di eseguire i lavori utilizzando le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, in quanto non era stato possibile trovare un soggetto cessionario. Una situazione di cui il condominio ha preso atto, stoppando di fatto tutta la procedura.
Da qui la decisione del giudice: la mancata esecuzione dei lavori per impossibilità di cessione dei crediti di imposta ha determinato la carenza di interesse ad agire della parte attrice, portando di fatto alla cessazione della materia del contendere.
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Sentenza