IVA acquisto immobili: chiarimenti dal Fisco sulle detrazioni
La detrazione per l’acquisto di un immobile in classe energetica A o B continua a spettare anche quando non sia più l’abitazione principale? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
È possibile continuare a usufruire della detrazione in dieci anni sull’IVA relativa all’acquisto di un immobile in classe energetica A o B anche quando non sia più l’abitazione principale? Si tratta di un interessante quesito posto a Fisco Oggi e al quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto in maniera positiva. Vediamo il perché.
Acquisto casa ad alta efficienza energetica: la detrazione sull'IVA
Istituita con l’art. 1, comma 56 della legge n. 208/2015, questa agevolazione prevede una detrazione dall’IRPEF del 50%, applicata sull’IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di immobili residenziali in classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione va ripartita in dieci quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Questa misura è stata “rispolverata” con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 76 della legge n. 197/2022) e si applica sugli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, di unità immobiliari ad alta efficienza energetica, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, motivo per cui in caso di incapienza in uno o più anni, l’agevolazione per quel periodo d’imposta si perde e non può essere recuperata.
Il bonus spetta in caso di acquisto di immobili per uso abitativo e senza alcun limite sul numero di abitazioni. Per poterne usufruire è necessario allegare all’atto di acquisto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), e indicare le eventuali pertinenze dell’immobile.
IVA per acquisto casa in classe energetica A o B: chiarimenti sulla detrazione
Tornando al quesito iniziale, il Fisco precisa che l’agevolazione potrà essere richiesta per le residue rate di detrazione, poiché la norma non limita il beneficio fiscale all’acquisto dell’abitazione principale, ma ritiene sufficiente che l’unità immobiliare acquistata sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B.
Non solo: dato che l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato non è ritenuta una condizione per usufruire delle agevolazioni, il beneficio può spettare anche per comprare una seconda casa.