Agrivoltaico: nuovo ok dal Consiglio di Stato
Per Palazzo Spada è necessario incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, che coniugano la sostenibilità della produzione agricola con la produzione energetica da fonti rinnovabili
In materia di autorizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, l’amministrazione deve svolgere l’istruttoria sempre tenendo conto della complessità e della delicatezza degli interessi in gioco, nonché delle particolarità dei nuovi sistemi, volti ad una sempre maggiore integrazione tra agricoltura e produzione di energia da fonte rinnovabile.
Di conseguenza, l’orientamento deve essere sempre il più favorevole possibile nei confronti di tali impianti, anche considerando le indicazioni fornite dal PNIEC e gli obiettivi posti dal PNRR in termini di transizione energetica ed ecologica.
Impianti agrivoltaici: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza dell’11 settembre 2023, n. 8258, ha respinto il ricorso di un’Amministrazione regionale, confermando quanto già deciso in primo grado dal TAR e ritenendo che si potesse rilasciare l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.
Una tipologia di impianto per altro differente dal fotovoltaico: le loro caratteristiche tecniche sono tali da renderli compatibili con la possibilità di coltivazione dei terreni, realizzando un efficace bilanciamento di interessi.
Agrivoltaico: bilanciamento tra sostenibilità ambientale ed energia rinnovabile
Come aveva già spiegato il TAR “mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola”.
Il trend normativo, sottolinea Palazzo Spada, è sempre più favorevole ed incentivante all’utilizzo delle fonti rinnovabili, oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all’insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l’ambiente.
Di conseguenza, le statuizioni della Regione, secondo Palazzo Spada, sono in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano, nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 di incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile, con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili “al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali…”.
Agrivoltaico: le indicazioni nel Decreto Semplificazioni
Nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.
Del resto, sulla stessa linea sono le delibere regionali ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrivoltaici, capaci di “integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale” e di rappresentare “una soluzione fondamentale se vengono seguiti i seguenti principi:
- produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni;
- la produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e disporre delle aree di dimensioni conseguenti;
- andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo;
- la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale;
- la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell’agricoltura;
- il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l’energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno”.
Le linee guida, continua il Consiglio, non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l’autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR.
Queste disposizioni devono necessariamente guidare l’Amministrazione competente nella adozione delle determinazioni in materia di autorizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, da assumersi previa approfondita e completa istruttoria che tenga conto della complessità e della delicatezza degli interessi in gioco, nonché delle particolarità dei nuovi sistemi, volti ad una sempre maggiore integrazione tra agricoltura e produzione di energia da fonte rinnovabile.
Ne discende che nel caso in esame, questa ponderazione degli interessi non è stata condotta dall’Amministrazione con adeguato approfondimento istruttorio, per altro in un’area non gravata da vincoli paesaggistici o archeologici, né qualificata come sito inidoneo.
Documenti Allegati
Sentenza