TRASMISSIONE TELEMATICA

E’ stato convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 recante " Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica ammi...

14/03/2006
E’ stato convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 recante " Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”.
Tra le tante misure inserite nella legge occorre ricordare:
- la concessione alla Consob del periodo transitorio per attuare la riforma sul risparmio (art. 34-quater);
- la creazione del catasto digitale (art. 34-quinquies);
- la disposizione sui CAF (art. 3-bis);
- la nascita della cabina di regia per accelerare il processo di sburocratizzzione (art. 1);
- la saemplificazione delle procedure per la disabilità (art. 6);
- le disposizioni sui porti (art. 34-sexies e 34-septies);
- le disposizioni sui film (art. 18).

Nella conversione è stato inserito l'articolo 34-quinquies relativo alla semplificazione dei procedimenti catastali ed edilizi.

Il modello unico digitale dovrebbe entrare in vigore entro otto mesi della conversione in legge del decreto-legge e sarà utilizzato per presentare nei comuni le dichiarazioni di inizio attività, i permessi di costruire e tutti gli altri provvedimenti in materia di edilizia.

Il modello unico sarà varato dopo aver ascoltato la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e si scontrerà, indubbiamente con le difficoltà di uniformare un settore in cui, in atto, vi è una quasi totale disomogenità.
Sarà, quindi, necessario un particolare sforzo di tutte le amministrazioni per adottare campi digitali omogenei per tutti.
Ovviamente, visto che, anche se compilato in modo informatico, il modulo conserverà le caratteristiche di una dichiarazione rivolta alla pubblica amministrazione, la trasmissione telematica dello stesso potrà avvenire soltanto con l'utilizzazione della firma digitale e, quindi, certamente dovrà essere compilato da un tecnico.

Il modello unico potrà essere utilizzato anche per effettuare al catasto le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione ed agevolerà la riscossione dei tributi, in quanto sarà possibile applicare agli stessi l'imposta sul reddito e l'ICI non appena la costruzione stessa sarà ultimata precisando che il citato articolo 34-quinquies, del testo di conversione del decreto-legge, prevede che siano accorciati a 30 giorni dall'abitabilità l'onere della dichiarazione del manufatto ai fini fiscali.
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