Accertamento di conformità su immobili post sisma: occhio all’autorizzazione paesaggistica
Il mantenimento di un manufatto costruito in emergenza in area vincolata deve rispondere ai criteri previsti dall’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
La conservazione di manufatti realizzati come soluzione abitativa alternativa, anche successivamente al ripristino di un immobile danneggiato dal sisma, è consentita solo in presenza di condizioni eccezionali, tra cui il rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Di conseguenza, se l’immobile costruito in emergenza si trova in area vincolata, è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica, il cui rilascio è subordinato ai requisiti previsti dall’art. 167 del d.Lgs n. 42/2004.
Immobili post sisma: in area vincolata ci vuole l'autorizzazione paesaggistica
Sulla base di questi presupposti, che fanno riferimento a quanto previsto dall’art.8-bis del D.L. n, 189/2016, modificato dall’art. 7 della legge n. 89/2018, il TAR Umbria, con la sentenza n. 515/2023, ha respinto il ricorso contro presentato contro un’Amministrazione che aveva dichiarato improcedibile un’istanza di accertamento di conformità proprio per l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.
Il caso riguarda un fabbricato costruito su un terreno agricolo, in emergenza e in sostituzione di un manufatto crollato durante il sisma del 2016. Su tale immobile il Comune ha dichiarato improcedibile l’istanza di accertamento di conformità in quanto non sarebbe stato dimostrato in modo analitico il rispetto dei requisiti di cui all’art. 167 del Dlgs n. 42/2004.
Interventi per immediate esigenze abitative: ok a disciplina delle opere temporanee
Per capire i termini della vicenda è utile ricostruire la normativa di riferimento. L’art. 8 bis del d.l. n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, come modificato dall’art. 9 ter, c. 1, lett. a), del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2018, rubricato “Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative”, al primo comma dispone che:
- fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) le opere o i manufatti o le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione;
- le opere o manufatti o strutture devono consistere nell’installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dallo stesso articolo 6, comma 1, lettera e-bis), e siano realizzati in sostituzione temporanea, anche se parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile;
- entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o indicati nell’articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell’edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all’articolo 16 del d.P.R. n. 380/2001.
Spiega il TAR che la norma riguarda interventi realizzati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 22 settembre 2018 , data di entrata in vigore della legge n. 108/2018, di conversione d.l. n. 91 del 2018, modificativo dell’art. 8 bis del d.l. n. 189 del 2016).
Rimozione dei manufatti emergenziali: deroghe ed eccezioni
Si tratta di una disposizione che permette, durante la fase che può essere definita “emergenziale”, l’applicazione della più favorevole disciplina di cui all’art. 6, comma 1, lett. e bis), d.P.R. n. 380 del 2001 – disciplina delle opere temporanee –a opere o manufatti realizzati autonomamente per sopperire ad esigenze abitative da coloro che abbiano visto danneggiata e dichiarata inagibile la propria abitazione a causa del sisma.
Non solo: si prevede anche una deroga alla regola della rimozione dei manufatti, permettendo in via eccezionale, anche a seguito del ripristino dell’immobile danneggiato dal sisma, di conservare i manufatti realizzati in funzione di soluzione abitativa alternativa ai sensi della medesima norma quando, «in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali», ricorrano i seguenti presupposti:
- «siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- siano state rispettate «le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
- che sia stata rispettata la «cubatura massima edificabile nell’area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti».
Interventi in area vincolata: ci vuole l'autorizzazione paesaggistica
Sul profilo paesaggistico, il Legislatore richiede espressamente il rispetto delle «disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio», non introducendo alcuna deroga a tale normativa che prevede la necessità di previa autorizzazione paesaggistica per gli interventi realizzati in zona vincolata (art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004) e la sanabilità di quanto realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica solo nelle limitate ipotesi di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004.
Ciò significa che il mantenimento di detti manufatti una volta terminata la fase emergenziale, è sottoposto a limiti più rigorosi e vede il pieno riespandersi della normativa volta alla tutela del paesaggio, tanto da un punto di vista sostanziale che procedurale.
In questo caso, l’immobile è stato realizzato in zona paesaggisticamente vincolata in assenza di previa autorizzazione paesaggistica – ovvero a seguito dell’istanza ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004 ma senza attendere l’esito del procedimento, e senza corrispondenza del sedime di quanto realizzato con un precedente annesso agricolo crollato a causa del sisma.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l'improcedibilità della sanatoria: trova piena applicazione il disposto dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale consente la sanatoria sotto il profilo paesaggistico solo allorquando le opere realizzate in difetto di preventiva autorizzazione o in difformità da essa «non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati».
Documenti Allegati
Sentenza