Ristrutturazione edilizia e bonus mobili: occhio alle parti comuni
Se i lavori sono effettuati solo sulle parti comuni, è possibile comprare arredi per unità immobiliari che fanno parte dell'edificio oggetto di manutenzione? Ecco la risposta del Fisco
I lavori di ristrutturazione edilizia sono legati a una detrazione particolarmente vantaggiosa per chi desidera arredare casa: il Bonus Mobili ed elettrodomestici. L'agevolazione spetta anche in caso di lavori sulle parti comuni, con un'importante limitazione. Vediamo quale.
Ristrutturazione parti comuni: come utilizzare il Bonus mobili
Occasione per spiegare come funziona il Bonus Mobili in caso di ristrutturazione in condominio è il chiarimento che Fisco Oggi ha fornito a un contribuente, che ha avviato lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio nel quale è proprietario di 2 unità abitative su 3 in totale. I lavori hanno appunto riguardato le sole parti comuni, con il rifacimento dell’intonaco e la pittura interna del vano scale, senza che l’intervento necessitasse di un titolo abilitativo come la CILA. Da qui il dubbio: è possibile acquistare mobili destinati ad arredate una delle unità abitative che fanno parte dell’edificio oggetto dell’intervento di manutenzione?
Bonus Mobili: cos'è e come funziona
Istituito con l’art. 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63/2013 e più volte prorogato (l’attuale scadenza è il 31 dicembre 2024), il c.d. “Bonus Mobili” consiste in una detrazione del 50% sulla spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione e riservata ai soggetti che fruiscono dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR).
La detrazione spetta a condizione che si sia in presenza di uno dei seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati; con interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Tra le altre importanti precisazioni del Fisco:
- il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso;
- il Bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.
Ed ecco la risposta al quesito del contribuente: per quanto riguarda gli interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, il Bonus Mobili spetta a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
modalità di pagamento previste per utilizzare la detrazione.
Limiti di spesa
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute su un massimale di spesa diverso nel corso degli anni:
- 10.000 euro per l'anno 2022;
- 8.000 euro per l'anno 2023;
- 5.000 euro per l'anno 2024.
Attenzione all’utilizzo della detrazione “a cavallo” di due anni: se le spese sono collegate a interventi iniziati nel 2022 e anche in quell’anno sono stati fatti acquisti di arredi, ad esempio per 8mila euro, nel 2023 non si avrà più possibilità di utilizzare il bonus; se nel 2022 si utilizzano 5mila euro, nel 2023 non si potranno utilizzare i 5mila euro rimanenti ma solo i 3mila residui dal massimale del 2023. (8mila-5mila).
Inoltre la detrazione non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. In questo caso, il vecchio proprietario potrà continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione non è più di suo possesso.
Bonus Mobili: quali arredi si possono acquistare
L’agevolazione, spetta per l’acquisto, anche effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.
Possono essere acquistati con il bonus mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili invece gli acquisti di: porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Tra gli elettrodomestici per cui spetta la detrazione rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- Lavatrici
- Lavasciuga e Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura–Piani cottura
- Stufe elettriche
- Piastre riscaldanti elettriche
- Forni e Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento, come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione
- Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.
Si possono detrarre anche le spese sostenute per il trasporto e il montaggio a condizione che siano state fatte con le
Bonus mobili: modalità di pagamento e documenti da conservare
Il Bonus Mobili spetta se l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici viene effettuato tramite:
- bonifici bancari o postali;
- carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
- finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
- scontrini che riportano il codice fiscale o comunque natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sono riconducibili al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Acquisto di elettrodomestici: trasmissione dati a ENEA
Infine, nel caso di acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, è necessario trasmettere ad ENEA, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 205 del 2017 i dati di acquisto entro entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, fermo restando che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.