Qualificazione stazioni appaltanti: il MIT sulle deroghe per contratti PNRR
Si conferma fino al 31 dicembre 2023 il regime speciale per Comuni non capoluogo di provincia, fermo restando la necessità di attivarsi per conseguire i requisiti richiesti dal nuovo Codice Appalti
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, disciplinato dagli artt. 62 e 63 e di cui all’allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) prevede, oltre a un regime transitorio fino al 1° gennaio 2024, anche alcune deroghe per gli affidamenti dei contratti PNRR e PNC.
Appalti PNRR e PNC: le deroghe sul sistema di qualificazione
Lo specifica il MIT in risposta a un Comune non capoluogo, qualificato nel livello SF1 o L1, che richiede se sia possibile gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo.
Nel parere del 10 luglio 2023, n. 2115, il supporto giuridico rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 luglio 2023, recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.
La Circolare ha analizzato gli ambiti di disciplina in relazione:
- al regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;
- al regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, relativamente all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo I, comma I, del D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca Cantieri") convertito con legge n. 55/2019, come successivamente modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.
La circolare, nello specifico, ricorda che i Comuni non capoluogo di provincia continueranno ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite, in quanto non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati ad essi affidati, fino al 31 dicembre 2023, le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti introdotte dal nuovo Codice.
Comuni non capoluogo e appalti PNRR: la circolare del MIT sulle deroghe alla qualificazione
Come si legge nella Circolare, “l'articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per i predetti affidamenti - l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023".
In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., cosi come modificato dall'articolo 52, comma I, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Tale previsione, conferma l'effettiva volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto - in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023.
Qualificazione con riserva
Fermo quanto sopra rilevato, le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, sono comunuqe tenute ad attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione.
Ciò, tanto più alla luce di quanto da ultimo previsto dall'articolo 14 del Decreto PNRR 3, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte D.L. n. 76/2022, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.
Peraltro, Io stesso regime di qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice, (quindi non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura "ontologicamente" temporanea e transitoria.
L'articolo 9 dell'allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti", abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti debbano presentare domanda l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
Proprio per questo, nella stessa Circolare il MIT ha invitato le stazioni appaltanti:
- a non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di "autorizzazione" sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege;
- a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall'Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023.
Documenti Allegati
Parere