Ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla sospensione dell’efficacia
Palazzo Spada ritorna su uno dei princìpi fondamentali in tema di abusi edilizi, sancito anche nelle leggi sul condono
In presenza di un’istanza di condono, l’ordine di demolizione non perde efficacia, ma essa viene temporaneamente sospesa, e il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla sua legittimità finché la domanda non sia stata perfezionata in uno o nell’altro senso.
Istanza di condono edilizio: l'efficacia dell'ordine di demolizione
Si tratta di un principio cardine sul quale è tornato a parlare il Consiglio di Stato, con la sentenza del 17 ottobre 2023, n. 9025, accogliendo l’appello di un’impresa e ritenendo improcedibili i ricorsi in primo grado relativi ad altrettanti ordini di demolizione. Questo perché le sentenze sarebbero state pronunciate in pendenza di domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. "Terzo Condono Edilizio”).
La questione riguarda alcuni abusi edilizi realizzati sul sesto e settimo piano di un edificio, comprendenti il cambio di destinazione d’uso e l’ampliamento di un locale tecnico, oltre che l’ampliamento del terrazzo esistente e l’accorpamento dei due piani attraverso la realizzazione di una scala esterna di collegamento.
Per questi interventi era stato ingiunto un ordine di demolizione, a cui ne era seguito un altro relativo a opere in prosecuzione senza titolo delle opere abusive già sanzionate. Entrambi i provvedimenti erano stati oggetto di ricorso al TAR ed entrambi erano stati respinti.
La sentenza del Consiglio di Stato
Da qui l’appello, nel quale il ricorrente ha specificato come per gli interventi fossero state presentate due istanze di condono ex l. n. 326/2003.
Sulla questione, il Consiglio ha evidenziato che con la presentazione delle due istanze ex legge n. 326/2003, è necessario applicare le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 (c.d. Primo Condono Edilizio), richiamati anche dalle successive leggi sul condono e che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori.
Secondo la giurisprudenza, si tratta di una sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate. Ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all’esito dell’istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l’amministrazione competente.
Come confermato dal prevalente orientamento giurisprudenziale, “la presentazione di un’istanza di condono edilizio successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale, quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali, e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all’eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria”.
Di conseguenza Palazzo Spada ha accolto l’appello, dichiarando improcedibili i ricorsi di primo grado in quanto le istanze di condono non erano state perfezionate, rendendo impossibile un giudizio di legittimità sulle ordinanze di demolizione.
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Sentenza