Superbonus 2024: ecco perché non conviene utilizzarlo
La diminuzione dell’aliquota a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2024 obbliga ad una rivalutazione degli incentivi ordinari ma potenziati
Tra dichiarazioni singolari sulla cessione del credito e l’impasse sulla proroga del superbonus, superata la metà di ottobre si cominciano a pianificare gli interventi del 2024. L’edilizia si sa (lo sa chi la vive) ha tempi notevolmente lunghi soprattutto nella fase di predisposizione del progetto, ricerca delle imprese e approvvigionamento dei materiali. Se poi consideriamo i condomini, le tempistiche su dilatano notevolmente.
Superbonus e bonus ordinari: la normativa
Mentre sembra non ci siano dubbi sull’assenza di proroga del superbonus 110% per i nuovi interventi (che già da novembre 2022 hanno visto diminuire l’aliquota al 90% a seguito del Decreto Aiuti-quater e della Legge di Bilancio 2023), ciò su cui resta una flebile speranza è che le forze di maggioranza convertano sulla necessità di dare più tempo ai cantieri in stato avanzato. In questo caso, chi è dentro al 110% o al 90% potrebbe continuare ad utilizzare questa aliquota sulle spese sostenute per una parte del 2024 (si parla di giugno o settembre ma con il paletto del 50/80% a dicembre 2023).
In tutti gli altri casi, a partire dall’1 gennaio 2024 le spese sostenute per interventi di superbonus diminuiranno al 70% per tutto il 2024 e 65% per il 2025. Una diminuzione che impone delle scelte considerato che gli interventi previsti all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ricalcano quelli di cui:
- all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013 (ecobonus ed ecosismabonus);
- all’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (sismabonus).
Superbonus e Condomini: interventi trainanti e trainati
Immaginando di voler intervenire per riqualificare energeticamente e strutturalmente un condominio, nel 2024 utilizzando l’art. 119 del Decreto Rilancio si potrà avere una detrazione del 70% sulle spese sostenute per i seguenti interventi trainanti:
- per l’isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell'edificio, con un massimale di spesa pari a:
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ad esempio, su un edificio da 10 unità immobiliari, le prime 8 hanno un massimale di 40.000 euro/cad e le altre 2 da 20.000 euro/cad).
- per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda, con un massimale di
spesa pari a:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (con la stessa logica precedente).
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico (senza obbligo di salto di classe) e con un massimale di spesa pari a 96.000 euro per ogni unità immobiliare costituente il condominio.
Rispettati i requisiti e adempimenti, è poi possibile accedere agli interventi trainati con i relativi massimali di spesa:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Bonus ordinari e Condomini: bonus 70/75%
Il quadro normativo relativo ai bonus edilizi è, purtroppo, privo di un testo unico riepilogativo ed è costituito da una serie di norme risalenti al 1986 (il d.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR). La conoscenza di questo quadro normativo consente una migliore pianificazione degli interventi e la scelta del bonus migliore dal punto di vista progettuale ed economico.
Restando sui condomini, l’art. 14, 2-quater, del D.L. n. 63/2013 definisce due interessanti possibilità da dover prendere in considerazione e che sono valide sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 con un ammontare di spesa pari a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio:
- il bonus 70% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo che è identico al superbonus 70%)
- il bonus 75% per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Bonus ordinari e Condomini: bonus 80/85%
Il successivo comma 2-quater dell’art. 14. D.L. n. 63/2013, prevede un altro bonus molto interessante che può essere utilizzato unicamente negli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. In questo caso sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle precedenti detrazioni, è possibile utilizzare:
- un bonus 80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- un bonus 85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
In questi casi, il bonus si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Conti alla mano, al momento per l'anno prossimo sembra più conveniente utilizzare i bonus c.d. "ordinari". Vedremo se l'iter parlamentare sulla legge di bilancio porterà delle novità su scadenze e aliquote di detrazione. Quel che è certo è che diventa sempre più necessario procedere con un riordino complessivo, che porti a un testo unico delle detrazioni fiscali.