Certificazione Sistema a cappotto: chiarimenti da Cortexa sull’ETA
In nuovo approfondimento tecnico, il Consorzio fa chiarezza sul concetto di Sistema a Cappotto certificato e sottolinea l’importanza di impiegare solo sistemi forniti come kit
Più volte, per garantire la totale sicurezza del sistema a cappotto, è stato sottolineata l’importanza di installare il c.d. kit con marcatura CE. Quest’ultima in Italia non è obbligatoria, ma volontaria; essa ha indubbi vantaggi per i progettisti, derivanti dalle responsabilità sull’installazione di un prodotto sicuro e a norma.
Ne ha parlato Cortexa, il consorzio per il Sistema a Cappotto, in un interessante approfondimento tecnico dedicato proprio alla certiificazione del kit.
Sistema a cappotto: i passaggi per la certificazione
Come spiega Cortexa, l’apposizione della marcatura prevede i seguenti passaggi per il produttore:
- ottenere una Valutazione Tecnica Europea (in inglese ETA, European Technical Assessment). Si tratta di valutazione documentata della prestazione del kit rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica accreditato (in inglese TAB, Technical Assessment Body) condotta conformemente a quanto previsto dall’apposita specifica tecnica EAD 0400083-00-0404, ex ETAG004, valida per sistemi su supporti in muratura. Come segnala Cortexa, esistono altri EAD per altri supporti e per rivestimenti modulari.
- predisporre un sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) e sottoporsi a una verifica da parte di un Ente Notificato (NB), in modo da garantire che il prodotto fornito in cantiere abbia le medesime prestazioni contenute nell’ETA. La verifica avviene mediante un organismo notificato in conformità al sistema AVCP 2+ che prevede un’ispezione almeno annuale, durante la quale vengono verificati tutti i componenti del kit, sia prodotti internamente che commercializzati;
- redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP), che è il documento che attesta la certificazione con marcatura CE del Sistema a Cappotto.
Qualora un progettista o un committente richieda la certificazione con marcatura CE del Sistema a Cappotto, per fornire un Sistema certificato il produttore deve fornire tutti i componenti del Sistema a Cappotto, definito come “kit” ai sensi del CPR – Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011 -, recepito in Italia dal D.lgs. 106/2017.
Sistema a Cappotto certificato: le FAQ di Cortexa
Chiarita la procedura, Cortexa ha fornito delle utili informazioni sul sistema a cappotto certificato, con l’obiettivo di “comunicare in modo chiaro la necessità di impiegare solo Sistemi a Cappotto forniti come kit da un unico produttore, dotati di Valutazione Tecnica ETA secondo Normativa Europea EAD 040083-00-0404 e marcatura CE”, afferma l’Ing. Federico Tedeschi, Presidente della Commissione Tecnica Cortexa.
Le riportiamo qui di seguito, mentre il documento integrale è disponibile a questo link.
La marcatura CE per un KIT in possesso di ETA è obbligatoria?
No, ma in assenza di marcatura CE, e pertanto di verifica almeno annuale da parte di un organismo notificato, la validità dell’ETA decade.
Condizione necessaria affinché sia apposta la marcatura CE a un kit ETICS, è che tutti i componenti che ne fanno parte siano immessi sul mercato da un unico soggetto, ovvero il produttore (fabbricante) del kit.
Il produttore del kit è solo e soltanto l’intestatario dei seguenti documenti:
- ETA;
- certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica;
- DoP.
Solo in questo caso si potrà quindi parlare di Sistema certificato e dunque di “kit”. Se un componente è immesso sul mercato da un altro soggetto, il produttore del Sistema a Cappotto non può garantire il controllo di tale componente rispetto alle caratteristiche specificate nell’ETA e pertanto non può assicurare le prestazioni dichiarate nella DoP del kit, anche se il componente ha la stessa DoP e le stesse prestazioni di quello compreso nell’ETA (in pratica, anche se è lo stesso prodotto).
È possibile sostituire un componente del KIT con un altro e mantenere la marcatura CE?
Si, ma solo il produttore del Sistema a Cappotto certificato può farlo, mentre non può farlo il produttore del componente. Inoltre il prodotto sostitutivo deve essere conforme alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) emessa per il Sistema. Ciò significa che per inserire un nuovo componente sarà necessario che il prodotto soddisfi le specifiche tecniche e che il produttore del Sistema ne faccia richiesta a chi ha emesso l’ETA (TAB), esegua le eventuali prove necessarie ed estenda il piano di controllo includendo il nuovo componente.
Quale documento attesta la prestazione di Reazione al Fuoco del KIT marcato CE?
Il documento che garantisce tale caratteristica è la Dichiarazione di Prestazione del Sistema (DoP), redatta in base all’ETA di riferimento.
Essa ha valenza legale, in quanto firmata dal legale rappresentante del produttore del Sistema a Cappotto. Di conseguenza, la responsabilità di tale caratteristica è demandata ad un unico soggetto che detiene la conoscenza del “worst case” dei prodotti che compongono il Sistema: in pratica, le prove vengono fatte sulle combinazioni di prodotti (collanti, isolanti, rasanti, finiture) a maggior contenuto organico, e i risultati valgono per tutte le possibili configurazioni (“kit”).
Cosa deve fare un progettista per ottenere un Sistema certificato?
Per ottenere un Sistema a Cappotto certificato, il progettista o il committente deve richiedere che esso sia dotato di marcatura CE a seguito di una Valutazione Tecnica Europea (ETA), e che dunque disponga della relativa DoP di Sistema.
Per verificare che il Sistema fornito corrisponda a quello certificato è necessario richiedere una dichiarazione di conformità per i prodotti impiegati a chi ha installato il Sistema.
Inoltre, è opportuno richiedere all’installatore anche la dichiarazione di corretta posa ai sensi del Regolamento Tecnico UNI/TR 11715, e che sia dotato del “patentino” di posatore certificato di sistemi ETICS in base alla Norma UNI 11716.
In assenza di un sistema certificato cosa può fare un progettista?
In assenza di un Sistema certificato, è facoltà del progettista, sotto la sua responsabilità, valutare le caratteristiche tecniche dei componenti “sostitutivi” e attestare che siano valide le prestazioni richieste.
Per svolgere tale compito il progettista può chiedere un parere al produttore del Sistema, riguardo la conformità tecnica del componente non da lui fornito. In ogni caso il produttore dovrà specificare che viene a mancare la certificazione del suo Sistema, non valendo la marcatura CE ai sensi del CPR n. 305/2011, e che per tanto non potrà fornire la DoP del Sistema.