Condono edilizio: no alla sanatoria di nuovi abusi
Cosa succede nel caso vengano realizzati nuovi interventi in pendenza di un'istanza di condono? Ecco la risposta del Consiglio di Stato
Il perfezionamento di un’istanza di condono non può essere considerato come passepartout per la realizzazione di nuovi interventi che, di conseguenza, non potranno che essere abusivi.
Condono edilizio e nuovi abusi: il no del Consiglio di Stato
Una pratica da "furbetti" non legittima, come dimostra la sentenza del Consiglio di Stato del 9 ottobre 2023, n. 8785, con la quale è stata confermata l'abusività di alcune opere, consistenti nella realizzazione di un’unità abitativa indipendente dall’edificio oggetto di condono, di un balcone aggettante, di una tettoia in plexiglass e di un grigliato in ferro.
Sulla struttura originaria, il proprietario aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. “Terzo Condono Edilizio”) nella quale erano stati segnalati un intervento di ristrutturazione edilizia, con cambio di destinazione d’uso di locali interrati da deposito a superficie abitabile, collegata, tramite una scala interna, con l’appartamento soprastante. La sanatoria comprendeva anche una ridistribuzione degli spazi interni del fabbricato.
Dopo il rilascio del condono, l’amministrazione aveva effettuato un sopralluogo dal quale era emersa la realizzazione di nuovi, ulteriori abusi, quindi non rientranti nella domanda. Da qui l’ordine di demolizione, contestato dal proprietario sulla base dell’assunto che non si trattasse di “opere di nuova costruzione”, necessitanti, del permesso di costruire, ma di interventi di ristrutturazione e manutenzione che non avevano comportato alcun aumento di volume giuridicamente rilevante.
Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ha ritenuto qualificabili come nuova costruzione gli interveventi realizzati e subordinati alla disciplina dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), compresi gazebo e tettoia, strutture stabilmente ancorate al suolo, “costituenti anch’essi, al di là di ogni ragionevole dubbio, interventi di nuova costruzione necessitanti un permesso di costruire”.
Il condono vale solo per interventi specificati nella domanda
In riferimento all'istanza di condono, il Consiglio ha infine precisato che, se è vero che il procedimento condonistico si era perfezionato, le opere contestate sono differenti da quelle che hanno ottenuto la sanatoria e non possono essere ricomprese in essa. Questo a conferma del fatto che la realizzazione di nuovi abusi in pendenza di un'istanza di condono non può portare alla loro sanatoria ed eventuali ingiunzioni di demolizione sono legittime.
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Sentenza