IN ANTEPRIMA LA VERSIONE DEFINITIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell’arco di quasi...
La normativa in materia di sicurezza è il risultato di una
stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione
comunitaria, emanate nell’arco di quasi sessanta anni.
Il Governo, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con convinzione l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A tale scopo, la legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto, non solo un’operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della tutela e sicurezza del lavoro.
Il Decreto Legislativo nella versione definitiva approvata dal Consiglio dei Ministri dell’1 aprile scorso è composti dai seguenti 13 titoli:
Nel Titolo IV relativo ai Cantieri temporanei e mobili è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 494 e quelli del nuovo decreto:
Nel Ttolo V relativo alla Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 493 e quelli del nuovo decreto:
Il Governo, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con convinzione l’obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A tale scopo, la legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto, non solo un’operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della medesima materia attraverso l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria ed innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della tutela e sicurezza del lavoro.
Il Decreto Legislativo nella versione definitiva approvata dal Consiglio dei Ministri dell’1 aprile scorso è composti dai seguenti 13 titoli:
- Titolo I - Principi Comuni (artt. 1 - 61)
- Titolo II - Luoghi di Lavoro (artt. 62 - 68)
- Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (artt. 69 - 87)
- Titolo IV - Cantieri temporanei e mobili (artt. 88 - 160)
- Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 161 - 166)
- Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 - 171)
- Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali (artt. 172 - 179)
- Titolo VIII - Agenti fisici (artt. 180 - 220)
- Titolo IX - Sostanze pericolose (artt. 221 - 265)
- Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (artt. 266 - 286)
- Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive (artt. 287 - 297)
- Titolo XII - Disposizioni in materia penale e di procedura penale (artt. 298 - 303)
- Titolo XIII - Norme transitorie e finali (artt. 304 - 306)
Nel Titolo IV relativo ai Cantieri temporanei e mobili è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 494 e quelli del nuovo decreto:
D.Lgs. n. 494/1996
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Nuovo D.Lgs.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 All. I All. II All. III All. IV All. V |
88
89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 103 104 157 158 159 160 All. X All. XI All. XII All. XIII All. XIV |
Nel Ttolo V relativo alla Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è possibile notare la seguente corrispondenza tra gli articoli del D.Lgs. n. 493 e quelli del nuovo decreto:
D.Lgs. n. 493/1996
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Nuovo D.Lgs.
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1
2 3 4 5 6 7 8 All. I All. II All. III All. IV All. V All. VI All. VII All. VIII All. IX |
161/162
163 164 165/166 All. XXIV All. XXV All. XXVI All. XVII All. XVIII All. XXIX All. XXX All. XXXI All. XXXII |
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Documenti Allegati
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