Superbonus e legge di Bilancio: le osservazioni del Senato
Nel dossier e nella nota di lettura del Servizio Studi del dipartimento Bilancio alcune indicazioni sulle previsioni riguardanti l'art. 119 del Decreto Rilancio
Il ddl di Bilancio 2024 è già da qualche giorno al vaglio della Commissione Bilancio in Senato e la redazione del testo definitivo potrebbe essere l'ultima occasione per spingere sulla proroga della scadenza dei lavori Superbonus 110% oltre il 31 dicembre 2023.
Superbonus e legge di Bilancio: cosa potrebbe cambiare?
Una richiesta che, ricordiamo, arriva sia dal comparto delle costruzioni e dalle associazioni di settore, che più volte hanno messo in evidenza il notevole rallentamento dei lavori dovuto al blocco della cessione dei crediti, con un completo ingolfamento del sistema. Senza liquidità, molti cantieri sono infatti stati sospesi o non hanno operato a pieno regime e adesso arrivare a conclusione lavori al 31 dicembre sta diventando una vera e propria corsa contro il tempo.
Un'esigenza da non poco, che ha anche spaccato le forze politiche di maggioranza: se da una parte ci sono i sostenitori del Governo nel porre uno stop praticamente definitivo alla misura, c'è chi propone, come in Forza Italia, alla stregua del M5S all'opposizione, una proroga di 6 mesi, prevedendo entro il 30 giugno 2024 la chiusura dei cantieri già avviati a condizione di avere raggiunto il SAL al 60% a fine anno.
Una proposta che al momento si è tradotta nell'emendamento presentato in sede di conversione di legge del c.d. "Decreto Anticipi" (D.L. n. 145/2023), la cui discussione inizierà a fine novembte
Se l'inserimento dell'art. 8-bis non dovesse essere approvato, rimane sempre la speranza di una norma ad hoc nella legge di Bilancio o nel Milleproproghe, anche se la Manovra finanziaria per il 2024 sembra andare in direzione opposta. Vediamo perché.
DDL di Bilancio: le valutazioni del Senato sul Superbonus
Al momento, nell'A.S. 926 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ritroviamo le tanto criticate norme sul Superbonus che da più parti sono state definite come “punitive” e senza che di fatto ci siano particolari osservazioni o modifiche, sia nella nota di lettura del Servizio Bilancio, che nel Dossier sull’intero articolato.
Le plusvalenze su cessione immobiliari
Ricordiamo che l’attuale art. 18 della bozza del ddl “Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili", al comma 2, lettera a) modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis, la quale include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. La norma riguarda le cessioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024.
Come si legge nella nota di lettura, pur essendovi una previsione positiva in termini di gettito, gli effetti concreti non sono predeterminabili, e per motivi prudenziali, non sono oggetto di quantificazione.
Inoltre, nel dossier si osserva che andrebbe definito con precisione l’intervallo di tempo a cui si riferisce l’espressione “per la maggior parte”. Si tratta di un’importante specifica, perché da essa si potrebbe determinare l’esclusione o meno di alcuni immobili nell’ambito della norma.
La comunicazione di variazione della rendita catastale
All’art. 21, comma 1, si dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
Sul punto, nel Dossier non si rilevano osservazioni, mentre la nota di lettura evidenzia, anche in questo caso, i potenziali effetti positivi sul gettito derivante dai controlli, senza però che essi siano quantificabili a priori.
La ritenuta sui bonifici
Infine, l’articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
Una norma particolarmente criticata, che modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
La ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e per le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, superbonus, ecc.) la cui istituzione è successiva al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, che ha definito le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute.
Anche in questo caso, il Dossier non riporta alcuna osservazione in merito, mentre nella nota di lettura si evidenzia come l’innalzamento dell’aliquota della ritenuta di 3 punti percentuali possa portare ad un maggior gettito pari a 1,22 miliardi di euro per il 2024.