BOCCIATO DA UNA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato con decisione n. 1305 depositata in cancelleria il 28 marzo 2008, respingendo l’appello del comune di Roma, conferma la sentenza di pri...
Il Consiglio di Stato con decisione n. 1305
depositata in cancelleria il 28 marzo 2008, respingendo
l’appello del comune di Roma, conferma la sentenza di primo grado
del Tar del Lazio emessa nel mese di dicembre 2006 che aveva
dichiarato illegittima la delibera del comune di Roma che istituiva
il fascicolo del fabbricato.
I giudici del Tar Lazio, con la citata sentenza, erano intervenuti in materia di fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005 della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
Ricordiamo che il fascicolo di fabbricato era stato introdotto nella Regione Lazio dalla legge regionale n. 31 del 12 settembre 2002 che consentiva ai Comuni, al fine di conoscere lo stata di conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione.
Nella sua pronuncia, il Tar aveva, fra l’altro, rilevato come il libretto casa non possa “legittimamente essere il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono richiesti sol perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente” e che “è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro”, aggiungendo altresì che la legge “non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare”.
Il Consiglio di Stato, dopo che con ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007 aveva respinto il ricorso del comune di Roma avverso la sentenza del Tar del Lazio (il Comune di Roma, assieme alla Regione Lazio, all’Ordine degli architetti di Roma, all’Unione romana ingegneri ed architetti ed al coordinamento unitario delle professioni del Lazio avevano richiesto al Consiglio di Stato la sospensione della sentenza del Tar del Lazio), oggi pone fine definitivamente alla questione confermando, con la citata decisione n. 1305, l’illegittimità della delibera del Comune di Roma; il Consiglio di Stato rileva fra l’altro che la stessa è fondata su “generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale sulla base di non meglio precisate indagini tecniche e sulla intervenuta ricomprensione del territorio del Comune tra quelli suscettibili di rischio sismico”.
I giudici del Tar Lazio, con la citata sentenza, erano intervenuti in materia di fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005 della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.
Ricordiamo che il fascicolo di fabbricato era stato introdotto nella Regione Lazio dalla legge regionale n. 31 del 12 settembre 2002 che consentiva ai Comuni, al fine di conoscere lo stata di conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione.
Nella sua pronuncia, il Tar aveva, fra l’altro, rilevato come il libretto casa non possa “legittimamente essere il duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la P.A. e che sono richiesti sol perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente” e che “è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro”, aggiungendo altresì che la legge “non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione, sicché gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare”.
Il Consiglio di Stato, dopo che con ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007 aveva respinto il ricorso del comune di Roma avverso la sentenza del Tar del Lazio (il Comune di Roma, assieme alla Regione Lazio, all’Ordine degli architetti di Roma, all’Unione romana ingegneri ed architetti ed al coordinamento unitario delle professioni del Lazio avevano richiesto al Consiglio di Stato la sospensione della sentenza del Tar del Lazio), oggi pone fine definitivamente alla questione confermando, con la citata decisione n. 1305, l’illegittimità della delibera del Comune di Roma; il Consiglio di Stato rileva fra l’altro che la stessa è fondata su “generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale sulla base di non meglio precisate indagini tecniche e sulla intervenuta ricomprensione del territorio del Comune tra quelli suscettibili di rischio sismico”.
A cura di Paolo
Oreto
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