Bonus edilizi 2024: quali sono, beneficiari, scadenze e limiti di spesa
Superbonus, Bonus Casa, Bonus Mobili, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus barriere architettoniche, Bonus Verde: ecco un riepilogo delle detrazioni fiscali in edilizia
Una tendenza consolidata da anni ha sempre visto la Legge di Bilancio come un momento per fare il punto della situazione sulle agevolazioni del comparto delle costruzioni con proroghe generalmente annuali, fatta eccezione per la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che per la priva volta ha allungato l’orizzonte temporale di tutti i principali bonus edilizi (bonus casa, ecobonus e sismabonus) fino al 31 dicembre 2024 e previsto il nuovo bonus barriere architettoniche successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025.
Legge di Bilancio 2024: nessuna novità sui bonus edilizi
L’ultimo mese dell’anno è sempre stato, quindi, fondamentale sia per chi pensa di ristrutturare che per professionisti, imprese e fornitori che devono cominciare a pianificare (almeno) l’anno successivo. Per la prima volta dopo tanti anni, invece, nella prossima Legge di Bilancio non si parla (ancora) di bonus edilizi ma è ugualmente utile fare un riepilogo delle possibilità offerte dalla normativa fiscale per il 2024.
Per tutto il 2024 è, infatti, possibile utilizzare:
- il superbonus 70% - art. 119, D.L. n. 34/2020;
- il bonus ristrutturazioni edilizie o bonus casa 50% - art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986;
- l’ecobonus - art. 14, D.L. n. 63/2013;
- il sismabonus - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013;
- il bonus mobili - art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013;
- il bonus verde - art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017;
- il bonus barriere architettoniche - art. 119-ter, D.L. n. 34/2020.
Superbonus 70%: soggetti beneficiari, interventi e scadenza
Mentre all’interno del Parlamento si parla di prorogare il superbonus 90/110% (in scadenza il 31 dicembre 2023) almeno per i cantieri in corso ed a determinate condizioni, una cosa è certa: a partire dall’1 gennaio 2024 le spese sostenute per nuovi interventi di superbonus potranno essere portate in detrazione in 4 anni con aliquota al 70%. Per tutto il 2025, invece, la detrazione diminuirà ulteriormente al 65%.
Altro importante aspetto da considerare è che il superbonus non potrà più essere utilizzato dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari oppure unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.
Potranno continuare ad utilizzare questo bonus i condomini e le persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate ovvero i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio.
Da non dimenticare che, in deroga alle regole previste dal Codice Civile, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Mentre, le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole (aspetto ormai inutile da considerare visto che il bonus non è più del 110%).
Per quanto riguarda gli interventi agevolabili con il superbonus 70%, è possibile distinguere tra le seguenti tipologie:
- interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
- interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).
Gli interventi trainanti sono:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus, che sarà più conveniente realizzare con quello “ordinario di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 70% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:
- abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (anche in questo caso sarà più conveniente utilizzare il bonus barriere architettoniche del 75% di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio),
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
La detrazione per gli interventi di isolamento termico è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x40.000 + 2x30.000=380.000 euro.
La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
N.B. nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8x20.000 + 2x15.000=190.000 euro.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli interventi trainati. Infatti, per quelli di efficienza energetica si rimanda alla legislazione vigente.
Bonus Casa
Il più noto e longevo tra i bonus edilizi è il bonus casa o bonus ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). È l’unica detrazione “strutturale” con aliquota al 36% e limite di spesa di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Negli anni questa detrazione è stata aumentata al 50% con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’ultima proroga è arrivata dalla Legge di Bilancio 2022 che ha previsto una nuova scadenza al 31 dicembre 2024.
Il bonus spetta sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici. Nel primo caso l’agevolazione spetta per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d), art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, ovvero:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a), art. 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Sono legittimati a fruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il promissario acquirente.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Vanno conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta
- la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- le ricevute dei bonifici di pagamento (bonifici parlanti).
Per gli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, occorre comunicare i relativi dati all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per i lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta se nell’atto di affidamento, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ecobonus: termini per interventi di riqualificazione energetica
Istituito con l’art. 14 del D.L. n. 63/2013, l’Ecobonus, è un beneficio concesso per gli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Tra gli interventi ammessi, rientrano: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione e trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione.
Occhio alle percentuali di detrazione:
- tra il 50% e il 65% per i privati;
- tra il 70% e il 75% nei condomini, secondo gli interventi effettuati.
L’attuale termine per utilizzare l’Ecobonus è il 31 dicembre 2024.
Sismabonus: scadenze e percentuali di detrazione
Stesso termine per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “Sismabonus”). In questo caso le agevolazioni riguardano gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici, con aliquote variabili secondo la tipologia di immobile e le classi di rischio sismico ridotte:
- 50% e 70% nel caso di miglioramento di 1 classe sismica 80% per 2 classi sismiche;
- 75% e 85% nei condomini, rispettivamente per il miglioramento di 1 o di 2 classi sismiche.
Il termine previsto è sempre il 31 dicembre 2024.
Un’interessante agevolazione, con scadenza al 31 dicembre 2024 è il cd. “Sismabonus Acquisti”, con detrazioni molto elevate sul prezzo di acquisto di unità immobiliati costruite al posto di fabbricati demoliti di cui si è migliorata la classe di rischio sismico:
- 75% se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Bonus barriere architettoniche
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche godono di diverse agevolazioni, incluse nel Superbonus e nel Bonus Casa. Con la legge di Bilancio 2022 è stata però prevista un’agevolazione ad hoc: il bonus barriere architettoniche con una detrazione pari al 75% per tutte quelle spese documentate e sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. In questo caso è possibile anche utilizzare le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero cessione del credito e sconto in fattura.
Bonus mobili: massimali e scadenze
Legato strettamente al Bonus Casa, il bonus per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione edilizia ha nel corso del tempo visto cambiare il massimale di spesa concesso:
Queste attualmente le previsioni:
- 8.000 euro per spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- 5.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Condizione imprescindibile per l’uso del Bonus Mobili è che gli interventi di ristrutturazione siano iniziati al massimo entro l’anno precedente a quello in cui sostengono le spese.
Bonus verde: scadenze e percentuali di detrazione
Infine possibile riqualificare le aree verdi di edifici privati grazie al Bonus Verde, con una detrazione del 36% su un massimo di 5mila euro di spesa. In questo caso l’agevolazione è utilizzabile fino al 31 dicembre 2024.