Nuovo Codice Appalti: approvate due modifiche

Passa in Senato il testo del ddl di conversione del Decreto Proroghe, che prevede anche novità sul conflitto di interessi e sulle procedure negoziate

di Redazione tecnica - 18/11/2023

Nuove modifiche al Codice dei Contratti Pubblici in arrivo, come conferma l'approvazione in Senato del ddl di conversione del D.L. n. 132/2023 (c.d. “Decreto Proroghe”), che ha visto l'inserimento nel testo finale dell’art. 15-quater, “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Nuovo Codice Appalti 2023: approvate le modifiche del DL Proroghe

Questo il testo nella bozza approvata:

Art. 15-quater. – (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) – 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;
  • b) all’articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

Vengono così disposte delle variazioni all’art. 16, relativo al conflitto di interessi, e all’art. 73, sulle procedure negoziate, del nuovo Codice Appalti.

Appalti pubblici e conflitto di interessi: le modifiche alla norma

Il comma 1 dell’art. 16, nella sua versione originaria dispone che “Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”.

Le parole “concreta ed effettiva” vengono adesso soppresse, determinando quindi una qualificazione differente della situazione in cui si può configurare un conflitto di interessi.

Nuovi termini per le procedure negoziate

Per quanto riguarda l’art. 73 del d.Lgs. n. 36/2023, il comma 4 nella sua versione originaria disponeva che “Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse”.

Adesso il termine minimo per la ricezione delle domande passa da dieci a trenta giorni, portando sicuramente un dilatarsi delle tempistiche negli affidamenti.

 

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