PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 12 marzo 2008 recante “Modalità d...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze 12 marzo 2008 recante “Modalità di attuazione dei
commi, da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le
nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del
Trattato CE”.
Il decreto contenente le disposizioni attuative della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) conferma per ciascun lavoratore - assunto nel 2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato - in più rispetto alla media degli occupati del 2007 a favore dei datori di lavoro per l'incremento occupazionale in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, un credito d’imposta, fino a tutto il 2010, pari a 333 euro al mese aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”.
Il decreto che individua le linee guida che potranno consentire l’operatività del bonus consta di 9 articoli in cui vengono riproposte, le norme riportate nei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 dellacitata legge n. 244/2007 che, in particolare, è possibile condensare come segue.
Soggetti beneficiari (art. 2)
Possono beneficiare del credito d’imposta di cui alla citata legge n. 244/2007, tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 (anche per assunzioni già effettuate prima della pubblicazione del decreto attuativo sulla gazzetta ufficiale), in qualità di datori di lavoro incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Non possono fruire del bonus assunzioni, in quanto espressamente esclusi dalla norma:
Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle medesime aree delle regioni di cui al comma 1 dell'art. 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
Misure e limiti di fruizione del credito d’imposta (art. 4)
L'importo del bonus è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” (articolo 2, lettera f, punto xi, del regolamento Ce n. 2204/2002) precisando che, in riferimento alla norma viene considerata lavoratrice svantaggiata “qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (classificazione delle unità territoriali per la statistica) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.
Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e numero dei lavoratori a tempo indeterminato, mediamente occupati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007.
Per le assunzioni a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.
Condizioni di ammissibilità (art. 5)
Sono quattro le condizioni per essere ammessi a fruire del credito d’imposta e precisamente:
Per accedere al credito d’imposta occorre attendere un Provvedimento che il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale e, quindi, entro il 9 maggio prossimo; tale provvedimento conterrà un’istanza telematica contenente i dati stabiliti nel provvedimento stesso.
Per fruire del credito d’imposta i soggetti beneficiari devono inoltrare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009 l’istanza telematica predisposta con il provvedimento precedentemente indicato e per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione del credito a partire dalla data di attivazione della stessa procedura.
L'Agenzia delle entrate:
I soggetti che riceveranno la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza saranno tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dall’1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del decreto.
I soggetti eventualmente non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati potranno presentare dall’1 aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del credito richiesto con le nuove istanze potrà essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze saranno ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto, mancato invio della comunicazione; indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.
Il decreto contenente le disposizioni attuative della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) conferma per ciascun lavoratore - assunto nel 2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato - in più rispetto alla media degli occupati del 2007 a favore dei datori di lavoro per l'incremento occupazionale in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, un credito d’imposta, fino a tutto il 2010, pari a 333 euro al mese aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”.
Il decreto che individua le linee guida che potranno consentire l’operatività del bonus consta di 9 articoli in cui vengono riproposte, le norme riportate nei commi da 539 a 547 dell’articolo 2 dellacitata legge n. 244/2007 che, in particolare, è possibile condensare come segue.
Soggetti beneficiari (art. 2)
Possono beneficiare del credito d’imposta di cui alla citata legge n. 244/2007, tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 (anche per assunzioni già effettuate prima della pubblicazione del decreto attuativo sulla gazzetta ufficiale), in qualità di datori di lavoro incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Non possono fruire del bonus assunzioni, in quanto espressamente esclusi dalla norma:
- gli organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
- le regioni, province, comuni e comunità montane;
- iconsorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi.
Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle medesime aree delle regioni di cui al comma 1 dell'art. 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
Misure e limiti di fruizione del credito d’imposta (art. 4)
L'importo del bonus è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentato a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” (articolo 2, lettera f, punto xi, del regolamento Ce n. 2204/2002) precisando che, in riferimento alla norma viene considerata lavoratrice svantaggiata “qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II (classificazione delle unità territoriali per la statistica) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti”.
Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e numero dei lavoratori a tempo indeterminato, mediamente occupati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007.
Per le assunzioni a tempo parziale, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.
Condizioni di ammissibilità (art. 5)
Sono quattro le condizioni per essere ammessi a fruire del credito d’imposta e precisamente:
- la prima riportata nella lettera a) del comma 1 che i soggetti
assunti siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- non abbiano mai lavorato prima
- abbiano perso l’impiego precedente
- siano in procinto di perdere l’impiego precedente
- siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992
- siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato” (in pratica qualsiasi lavoratrice donna delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise)
- la seconda riportata nella lettera b) del comma 1 in cui viene precisato che devono essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione
- la terza riportata nella lettera c) del comma 1, in cui viene precisato che devono essere rispettate le norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni
- la quarta ed ultima riportata nella lettera d) del comma 1 in cui viene precisato che il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo compreso tra l’1 novembre 2007 ed il 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa
Per accedere al credito d’imposta occorre attendere un Provvedimento che il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale e, quindi, entro il 9 maggio prossimo; tale provvedimento conterrà un’istanza telematica contenente i dati stabiliti nel provvedimento stesso.
Per fruire del credito d’imposta i soggetti beneficiari devono inoltrare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009 l’istanza telematica predisposta con il provvedimento precedentemente indicato e per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione del credito a partire dalla data di attivazione della stessa procedura.
L'Agenzia delle entrate:
- deve esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
- entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.
I soggetti che riceveranno la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza saranno tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dall’1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del decreto.
I soggetti eventualmente non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati potranno presentare dall’1 aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del credito richiesto con le nuove istanze potrà essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze saranno ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto, mancato invio della comunicazione; indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.
A cura di Paolo
Oreto
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