Nuovo regime forfetario: chiarimenti dal Fisco

In una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate alcune importanti indicazioni sulle modifiche alla normativa previste dalla Legge di Bilancio 2023

di Redazione tecnica - 07/12/2023

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 sul regime forfetario hanno sicuramente avuto un peso nell’attività dei professionisti, senza che siano mancati dubbi applicativi. Ed è proprio con l’obiettivo di fornire chiarimenti sulle previsioni del comma 54 dell’art.1 della Legge n. 197/2022 che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 5 dicembre 2023, n. 32/E

Regime forfetario: la nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate

La Circolare è così articolata:

  • Caratteristiche del regime forfetario
    • Requisiti di accesso e cause ostative
    • Semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi
    • Determinazione della base imponibile e applicazione dell’imposta
    • Passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa
  • Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 85mila euro
    • I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi
    • Passaggio al regime ordinario – rettifica dell’IVA non detratta
  • Modifiche al regime forfetario: superamento del limite di 100mila euro
    • Effetti ai fini IVA
      • Rettifica dell’IVA non addebitata in rivalsa
      • Rettifica dell’IVA non detratta
      • Rettifica dell’IVA non detratta – casi particolari
    • Effetti ai fini delle imposte dirette
    • Effetti sulle ritenute d’acconto
  • Risposte a quesiti
    • Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti – Fatturazione dell’operazione che comporta il superamento
    • Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti – Effetti sulle annualità successive
    • Superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti – Soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno
    • Accesso al regime forfetario - Decadenza da precedenti opzioni
    • Acquisti in reverse-charge in costanza di regime forfetario
  • Clausola di salvaguardia

Vediamone i dettagli.

 

Le modifiche al regime forfettario

Il regime forfetario è destinato a persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:

  • a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto;
  • b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Con l’articolo 1, comma 54, della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) è stata modificata dal 1° gennaio 2023 la disciplina del “regime forfetario”. Si tratta di un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

In particolare:

  • viene innalzata da 65mila euro a 85mila euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime in argomento (lettera a);
  • le cause di cessazione del regime, ovvero il superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti (lettera b), vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta.

Le semplificazioni per chi opera in regime forfettario

Come spiega la Circolare, ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Chi sceglie il regime forfettario gode di alcune semplificazioni quali l’esonero da:

  • liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;
  •  registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
  • tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • presentazione della dichiarazione annuale IVA. l’esclusione sia dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in rivalsa, all’atto della certificazione dei corrispettivi, sia dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Inoltre i contribuenti in regime forfetario:

  • non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l’applicazione del regime forfetario;
  • non sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
  • fermi restando gli obblighi di operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie;
  • sono esonerati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

 

Regime forfetario: come si determina la soglia

Spiega il Fisco che la soglia di 85mila euro va determinata secondo il regime contabile applicato nell’anno. Da ciò ne deriva che:

  • per i soggetti che hanno applicato il regime forfetario già nel 2022, oltre che i professionisti non forfettari e gli imprenditori in contabilità semplificata nello stesso anno, la permanenza nel regime forfetario nel 2023, oppure l’accesso in tale anno per professionisti e soggetti in contabilità semplificata nel 2022, dipende dall’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, senza tener conto dei ricavi o compensi documentati nel 2022, ma non incassati in quell’anno;
  • per i soggetti in contabilità ordinaria nel 2022, l’ingresso nel regime forfetario nel 2023 dipende dall’ammontare, al netto dell’Iva addebitata in rivalsa, dei ricavi conseguiti in base all’articolo 109 del Tuir.

 

Regime forfetario: cosa succede se si supera la soglia?

Nella Circolare, il Fisco specifica che i soggetti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o percepito compensi per un ammontare superiore a 65mila euro, ma inferiore alla nuova soglia di 85mila euro, già nell’anno 2023 permangono o accedono al regime. Tra questi, rientrano i soggetti che nel 2023, sarebbero stati tenuti all’osservanza del vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario, avendo optato nelle precedenti annualità per il regime di tassazione ordinario.

Nel caso di professionisti che iniziano l’attività nel corso dell’anno 2022, invece, il rispetto di tale requisito deve essere verificato ragguagliando la nuova soglia di 85mila euro alla frazione d’anno di attività.

Ricavi tra 85mila e 100mila euro

Nel caso in cui si superi la nuova soglia ma non quella di 100mila euro, sarà necessario passare dall’anno successivo, al regime ordinario. Ciò implica, la rettifica dell’imposta non detratta, che va effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Superamento del limite di 100mila euro di ricavi o compensi in corso d’anno

Se invece si supera la soglia di 100mila euro, si passa al regime ordinario già nell’annp stesso, con decorrenze diverse per l’Iva e per le imposte dirette:

  • nel caso dell’IVA, il periodo d’imposta decorre dalla data di incasso, che comporta il superamento del limite di 100mila euro in corso d’anno. Dalla data dell’incasso vanno istituiti i registri Iva e assolti i relativi obblighi per tutte le operazioni fatturate successivamente a tale data. Non devono, invece, essere rettificate le fatture emesse antecedentemente senza Iva;
  • per le imposte dirette, invece, il regime ordinario si applica dall’inizio dell’anno

Infine per l’esercente arti e professioni che fuoriesce dal regime forfetario in corso d’anno, la ritenuta sui compensi va applicata all’incasso di quello che comporta il superamento del limite di 100mila euro “percepiti” e per quelli successivi, ma non anche (retroattivamente) sulle prestazioni rese e incassate prima. Allo stesso modo, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento dovuto successivamente al superamento del limite di 100mila euro, anche qualora l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’applicazione della ritenuta.

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