Causale errata nel bonifico parlante: le conseguenze
Cosa succede se per le spese di riqualificazione energetica si indica il riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia? Ecco la risposta del Fisco
Gli errori effettuati sul bonifico parlante possono costare caro, in termini di agevolazioni fiscali. In alcuni casi però non tutto è perduto, ad esempio nel caso di un'errata causale.
Causale errata nel bonifico parlante: si perdono le detrazioni?
Lo spiega l'Agenzia delle Entrate tramite Fisco Oggi, in risposta a una contribuente, proprietaria di un immobile interessato da interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche lavori di riqualificazione energetica. Ed è qui che si è verificato l'inghippo: piuttosto che la causale “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”, ha inserito la dicitura “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”. Da qui il quesito: una simile indicazione rischia di fare saltare le detrazioni del 65% nella dichiarazione dei redditi 2024, oppure non cambia nulla?
Sulla questione il Fisco ha ricordato che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane SPA devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8% (potrebbe salire ll'11% se confermate le previsioni della futrura Legge di Bilancio) a carico di chi beneficia del pagamento.
Per questo motivo sono stati predisposti bonifici cd. "parlanti" dai quali devono risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
Spese di riqualificazione energetica: l'errore materiale nel bonifico
Come specificato in diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, nel caso in cui, per mero errore materiale, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa, sarà possibile usufruire delle detrazioni al 65% (Ecobonus).