IL MANCATO STABILIMENTO DELLA RESIDENZA NON COMPORTA LA DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI
Il mancato stabilimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione pri...
Il mancato stabilimento della residenza entro il termine di
diciotto mesi dall’acquisto nel comune ove è ubicato l’immobile
acquistato con l’agevolazione prima casa non comporta la
decadenza delle agevolazione previste per l’acquisto della prima
casa, qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza
maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello
di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile.
Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 140/E dello scorso 10 aprile a seguito di una richiesta di interpello presentata da un contribuente che, avendo acquistato un immobile ad uso abitativo di nuova costruzione avvalendosi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, del regime agevolativo prima casa, non aveva potuto trasferire la propria residenza a causa dell’inagibilità dello stesso immobile casusata da abbondanti infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto documentate, fra l’altro, da un verbale della Polizia Municipale.
La risoluzione 140/E dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa non è più previsto l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale (come indicato anche nella Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E), ma, considerata la rilevanza sociale che riveste la casa di abitazione di proprietà, solo quello di stabilire la propria residenza, anche in un altro immobile, purché quest’ultimo sia ubicato nello stesso comune dove si trova quello acquistato con l’agevolazione prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che Ricorre il caso della forza maggiore - come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 – quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.” (v. risoluzione 1 febbraio 2002, n. 35/E).
Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 140/E dello scorso 10 aprile a seguito di una richiesta di interpello presentata da un contribuente che, avendo acquistato un immobile ad uso abitativo di nuova costruzione avvalendosi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, del regime agevolativo prima casa, non aveva potuto trasferire la propria residenza a causa dell’inagibilità dello stesso immobile casusata da abbondanti infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto documentate, fra l’altro, da un verbale della Polizia Municipale.
La risoluzione 140/E dell’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che per fruire delle agevolazioni previste per la prima casa non è più previsto l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale (come indicato anche nella Circolare 12 agosto 2005, n. 38/E), ma, considerata la rilevanza sociale che riveste la casa di abitazione di proprietà, solo quello di stabilire la propria residenza, anche in un altro immobile, purché quest’ultimo sia ubicato nello stesso comune dove si trova quello acquistato con l’agevolazione prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che Ricorre il caso della forza maggiore - come peraltro evidenziato dalla Corte di Cassazione sez. I con sentenza n. 1616 del 19 marzo 1981 – quando si verifica e sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato, vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.” (v. risoluzione 1 febbraio 2002, n. 35/E).
A cura di Ilenia
Cicirello
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